
Cittadinanza italiana: procedimenti giudiziari e procedibilità ex art. 3 D.P.R. 362/1994
Il decorso del termine di 730 giorni previsto dall’art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 per la definizione dei procedimenti amministrativi non è configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda in sede civile in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana. Lo ha stabilito l’ordinanza del Tribunale di Roma in tema di acquisto di cittadinanza iure sanguinis dei discendenti brasi

Alcune considerazioni sulla "grande naturalizzazione brasiliana"
A seguire alcune considerazioni sul tema della “Grande naturalizzazione brasiliana”, svolte nei giudizi nei quali l’Avvocatura di Stato aveva sollevato una tale eccezione, problema affrontato e risolto dalla ordinanza del Tribunale di Roma emanata in data 9 settembre 2020 (v. post del 1 ottobre 2020). 1.a Contestazione e non accettazione della “grande naturalizzazione” da parte del Regno d’Italia e delle maggiori Potenze di allora. La cosiddetta “grande naturalizzazione bras

BRASILIANI E CITTADINANZA ITALIANA
No alla “Grande naturalizzazione” e all’attesa di due anni per iniziare il giudizio