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Il nuovo rito semplificato di cognizione e le controversie in materia di cittadinanza




La riforma del processo civile di cui al D.lgs. n. 149/2022 (cosiddetta riforma Cartabia) e la L. 197-2022, hanno introdotto, a partire dal 1° marzo 2023, il rito semplificato di cognizione, regolato dagli articoli 281 decies e ss. c.p.c., abrogando il procedimento sommario di cognizione, regolato dall'art. 702 bis e ss. cpc.

In particolare, l'art. 15 del citato D.lgs. n. 149/2022, ha modificato l'art. 19 bis del D.lgs. n. 150/2011, sostituendo la parola “sommario” con la parola “semplificato”, sicché, ora, il citato art. 15, al comma 1, così recita: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione”.

Risulta peraltro strano che l'art. 15 del citato D.lgs. n. 149/2022 non abbia modificato il secondo comma del citato art. 19 bis, che recita:” È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora”, lasciando intravedere un possibile contrasto con il comma 5 dell'art. 4 del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 13, così come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha introdotto il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Foro della dimora del ricorrente o della nascita dell’avo?

Comunque, a prescindere dalla possibile incongruenza di cui sopra, ad ogni buon conto si può dire che le controversie in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana, in precedenza e fino al 28 febbraio 2023, regolate dal procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e ss. c.p.c. sono ora regolate dal rito semplificato di cognizione, di cui all'art. 281 decies e ss. c.p.c.

Circostanza di non poco conto è che il contributo unificato passa dal 50% dei procedimenti sommari di cognizione, ora abrogati, all'intero.

Il nuovo procedimento semplificato di cognizione è ora regolato dal capo III quater della sezione IV, Libro II, titolo I del codice di procedura civile.

In estrema sintesi, a proposito del nuovo procedimento semplificato di cognizione possiamo dire quanto appresso.

Ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato “quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, OE di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”.

In tal caso la domanda si propone con ricorso sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c., che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6 e l'avvertimento di cui al numero 7 del terzo comma dell'art. 163 cpc. (art. 281 undecies). Il giudice, entro 5 giorni dalla designazione fissa l'udienza di comparizione assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza. Tra il giorno della notificazione (a cura del ricorrente) e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 40 giorni in Italia e di 60 giorni all'estero.

Alla prima udienza il giudice, se non dispone con ordinanza la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario nel caso in cui non ricorrano i presupposti del procedimento semplificato di cognizione, rimette la causa in decisione ex art 281 sexies c.p.c.

L'art. 281 sexies dispone: “Se non dispone a norma dell'art. 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte virgola in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.” Qui rileviamo un'altra differenza rispetto al procedimento sommario di cognizione, il quale prevedeva la decisione della causa con la forma dell'ordinanza e non della sentenza.

Riteniamo che coordinando le disposizioni di cui sopra con l'art. 127 bis e l'art. 127 ter del Codice di procedura civile, inseriti dall'art. 3 comma 10 lettera b del citato D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia del processo civile), il giudice possa disporre lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi (127bis) oppure mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (127 ter).



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