Cittadinanza italiana iure sanguinis e compensazione delle spese di lite
La compensazione delle spese di lite non è giustificata dall’elevato numero di domande che l’Amministrazione è tenuta ad esaminare
Importante decisione del Tribunale di Firenze, sezione immigrazione, sulle spese di lite nelle cause per riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Normalmente, fino ad ora, accettando le tesi dell'Avvocatura di Stato che, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione delle spese sulla base dell'assunto dell'eccessivo numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare e che non gli consentirebbe di decidere entro termini brevi, i giudici compensavano le spese di lite. Ora, il Tribunale di Firenze ha preso un indirizzo contrario: “Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l’Autorità Giudiziaria”.
Così ha stabilito la sezione immigrazione del Tribunale di Firenze con ordinanza del 5 settembre 2023, emessa nel ricorso r. g. 12196/2022, accogliendo la domanda di cittadini brasiliani discendenti da avo italiano richiedenti la cittadinanza italiana iure sanguinis.
“È orientamento di questa Sezione Specializzata - si legge nell'ordinanza citata - che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell’elevato numero di domande che l’Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell’Ente ma la tutela dell’effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell’Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell’entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l’Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata”.
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