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Grande naturalizzazione brasiliana: la Corte d’Appello di Roma la boccia, in attesa della Cassazione

Il 12 luglio 2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione discuteranno il ricorso presentato da alcuni discendenti di cittadini italiani emigrati in Brasile, che si sono visti respingere la loro richiesta di cittadinanza italiana da due sentenze della Corte di appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, che hanno aderito alla tesi del Ministero dell’Interno sulla cosiddetta “Grande naturalizzazione brasiliana”, cioè di quel provvedimento del governo brasiliano del 1889 che concedeva di imperio la cittadinanza brasiliana a tutti gli immigrati presenti in quella data sul territorio brasiliano, anche se non l’avessero richiesta espressamente.

Sulla base di tale tesi l’amministrazione sostiene che avendo perduto, gli avi italiani emigrati in Brasile, la cittadinanza italiana per effetto dell’acquisto della cittadinanza brasiliana in base alla detta grande naturalizzazione, gli stessi non potevano trasmetterla “iure sanguinis” ai loro discendenti.

La questione è di grande rilevanza, testimoniata dal fatto che ad occuparsene sono le Sezioni Unite della Cassazione in udienza pubblica e non in camera di consiglio.

Negli ambienti della Corte di Appello di Roma girava voce che i due Collegi della prima sezione, che si occupano della questione, avessero stoppato la pubblicazione delle sentenze in attesa della decisione della Cassazione.

Ora, due recenti sentenze della stessa prima sezione smentiscono tali voci.

La prima in ordine di tempo è una sentenza pubblicata l’8 ottobre 2021, con la quale viene rigettato l’appello del Ministero dell’Interno formulato sulla base della più volte citata tesi della grande naturalizzazione brasiliana, e nella quale il Collegio si dichiara consapevole del diverso orientamento della stessa Corte sezione Persona Famiglia e Minori (la quale, sia detto per inciso, si occupa di questioni diverse da quelle di stato, che sono di competenza della prima sezione civile e, quindi, non paiono avere una competenza specifica in materia). “Va premesso che il Collegio – si legge nella motivazione-non ignora il diverso orientamento espresso con la sentenza 5171/2021 di questa corte-Sezione Persona, Famiglia e Minori, ma non ritiene di potervi aderire”.

La seconda è più recente, ed è la numero 1496, pubblicata il 4 marzo 2022 nella causa R.G. 1950/2020, che si è conclusa con il rigetto dell’appello del Ministero dell’Interno e una sonora condanna dello stesso alla refusione delle spese legali in favore degli appellati, liquidate in euro 12.000.

Secondo questa ultima sentenza è da escludere che le disposizioni del governo brasiliano del 1889 avessero comportato per l’avo italiano la perdita della cittadinanza italiana e ciò sulla base dell’articolo 11 del Codice civile del 1865, che contemplava la possibilità, per i cittadini italiani, di perdere la cittadinanza italiana una volta che avessero “ottenuto la cittadinanza in un paese estero”. Il termine “ottenere”, sostiene il Collegio, “postula l’accoglimento di una richiesta formulata in tal senso” e, quindi che la richiesta fosse invece “manifestata in forma espressa, dinanzi a un ufficiale di stato civile”. In via di principio, “la forma tacita si esplica in un comportamento incompatibile con una volontà diversa da quella che si deduce dai fatti stessi”, volontà che “non può ravvisarsi nel comportamento di chi omette di rendere la prescritta dichiarazione presso l’ufficio consolare”.

“ In conclusione – si legge nella parte finale della motivazione - la Corte condivide l’opinione del primo giudice che il risultato del conferimento della cittadinanza straniera, nel caso di specie, sia scaturito da un atto di imperio, se pur sottoposto a condizione e dilazionato nel tempo; anche qualora l’avo degli appellati ne fosse stato destinatario, alla luce dei rilievi che precedono tanto già esclude che, ai fini dell’ordinamento italiano, ciò avesse comportato l’effetto della perdita della cittadinanza, posto invece che la disciplina dell’art. 11 del Codice del 1865, come s’è visto applicabile “ratione temporis”, per quanto interessa faceva esclusivo riferimento all’ipotesi in cui il conseguimento della cittadinanza straniera fosse la conseguenza di una scelta volontaria e consapevole. Anziché l’effetto della dismissione dello status di cittadino del Regno”.

Attendiamo, quindi, fiduciosi la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella speranza che essa possa definitivamente porre fine alle tesi infondate dell’amministrazione italiana sugli effetti della cosiddetta grande naturalizzazione brasiliana.

Avv. Stefano Nitoglia



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