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Cittadinanza italiana: procedimenti giudiziari e procedibilità ex art. 3 D.P.R. 362/1994


Il decorso del termine di 730 giorni previsto dall’art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 per la definizione dei procedimenti amministrativi non è configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda in sede civile in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana.

Lo ha stabilito l’ordinanza del Tribunale di Roma in tema di acquisto di cittadinanza iure sanguinis dei discendenti brasiliani di cittadini italiani, emanata in data 9 settembre 2020 nel ricorso R.G. n. 38773/2019 patrocinato dal sottoscritto (v. nostra notizia 1 ottobre 2020)

Sul tema riporto alcune considerazioni svolte nei giudizi nei quali l’Avvocatura di Stato aveva sollevato eccezione di improcedibilità.

Data la situazione esistente al Consolato di San Paolo, che al momento marcia con un ritardo dai 10 ai 13 anni, nell’esame delle richieste di cittadinanza dei discendenti di avi italiani, vana sarebbe l’attesa del trascorrere del termine di 730 giorni, di cui all’art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.

Il detto termine di gg. 730, infatti, vale esclusivamente per le azioni in via amministrativa, ma non determina il venir meno, ove non trascorso, dell’interesse ad agire dei ricorrenti in via civile, atteso che ci si trova di fronte ad una situazione oggettiva di impossibilità pratica di realizzazione del diritto soggettivo dei ricorrenti ad avere riconosciuto nei termini il loro status civitatis, alla quale situazione soltanto il giudice civile può porre rimedio.

In altre parole, viste le condizioni sopra esposte, l’attesa del detto termine di 730 gg. è, nel nostro caso, un’attesa vana, ed è pertanto contraria al principio di ragionevole durata del processo.

In ogni caso il termine di gg. 730 è illegittimo in quanto incongruo e non rispettato, né rispettabile, dalla prassi amministrativa, come ampiamente documentato e, quindi, lesivo dei diritti soggettivi dei richiedenti la cittadinanza, con conseguente disapplicazione dell’atto amministrativo nascente dal DPR 362/1994 e del relativo termine di gg. 730 in esso stabilito per conclamata e provata illegittimità amministrativa e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. E.

L’incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un intervallo temporale irragionevole rispetto all’interesse vantato, comportante d’altro canto una lesione dell’interesse medesimo, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l’interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

In particolare, sul potere di disapplicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi illegittimi, ex artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E.

Sulla base di quanto sopra dedotto, il giudice civile è legittimato a “disapplicare”, ex artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, l’art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.

La norma prevede il termine di giorni 730 per la conclusione del procedimento.

Il che è assolutamente illegittimo, non rispondendo al parametro dell’art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La norma stabilisce che il termine massimo per la conclusione dei procedimenti amministrativi statali, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è di novanta giorni.

L’illegittimità della norma regolamentare è nella preclusione all’esercizio delle azioni giurisdizionali per la tutela del diritto soggettivo alla cittadinanza prima della decorrenza del termine di conclusione del procedimento, in violazione dell’art. 24, comma 1, Cost.

Sul piano generale, il potere di “disapplicazione” presuppone:

a. la rilevanza degli atti e dei provvedimenti amministrativi nella fattispecie dedotta in giudizio;

b. l’illegittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi valutati, in sede di giurisdizione ordinaria, contra ius.

La “disapplicazione” degli atti e dei provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi, quatenus opus, è un potere/dovere dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria.

Nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti per l’esercizio del potere di “disapplicazione”, ex artt. 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865, Allegato E.

L’art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 è illegittimo per violazione degli artt. 24, comma 2, Cost. e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’illegittimità comporta l’esercizio del potere di “disapplicazione”, ex artt. 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865, Allegato E.

L’esercizio della “disapplicazione” determina l’inefficacia degli atti e dei provvedimenti amministrativi di esercizio dell’azione disciplinare, con valenza giuridica quatenus opus (cfr. Cons. St., Sez. V, 31 marzo 1987, n. 212; Cass. Civ., Sez. I, 7 gennaio 1981, n. 94; Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1737; ; Cass. Civ., Sez. I, 29 maggio 1995, n. 6001).

Avv. Stefano Nitoglia

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