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Cittadinanza italiana "iure sanguinis": non è sempre una questione di convenienza


Il 7 giugno 2023 è stato comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il disegno di legge (ddl) di iniziativa del senatore Roberto Menia di Fratelli d’Italia, intitolato “Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa”.

L'articolo 1 del ddl riapre i termini per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 numero 91 (legge sull’acquisto della cittadinanza italiana), che recita: “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Ed è una cosa sacrosanta.

L'articolo 2 del ddl è composto di due commi. Il comma 1 aggiunge all'articolo 17 della legge citata 91/1992, l'articolo 17.1, il quale pure è composto di due commi. Il comma 1 stabilisce che il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere ascendenti (non si capisce l’uso del termine “ascendenti” in luogo di “discendenti”) in linea retta fino al terzo grado di cittadini italiani nati o residenti in Italia. Stabilisce, inoltre, per l'acquisto della cittadinanza, la conoscenza della lingua italiana. Il comma 2, stabilisce che per il riconoscimento della cittadinanza con ascendente diretto oltre il terzo grado il soggetto deve inoltre dimostrare di risiedere continuativamente in Italia da almeno un anno e deve conoscere la lingua italiana e apporta alcune modifiche alla legge sulla cittadinanza.

L’articolo 17 della legge del 1992 regola la situazione di chi ha perduto la cittadinanza italiana per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123. Quindi, sembrerebbe che la conoscenza della lingua italiana, richiesta dal citato articolo 17.1, riguardi solo ed esclusivamente la situazione di chi ha perduto la cittadinanza italiana e gode della riapertura dei termini prevista dal ddl, per come sopra detto.

Sul comma 2 ddl Menia va detto che: a) esso aggiunge, dopo il comma 1 dell'articolo 4 L. 91/1992, il comma 1 bis sulla conoscenza della lingua italiana. Il citato art. 4 riguarda lo straniero o l’apolide figlio di cittadini italiani che diviene cittadino italiano se: presta servizio militare per l'Italia; assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato; al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente in Italia da almeno due anni; b) la modifica dell'articolo 6 della legge 91/1991 riguarda la preclusione all'acquisto della cittadinanza italiana; c) le modifiche proposte agli articoli 9.1, comma 1 e all'articolo 10- bis L 91/1992 sono relative agli articoli 4, comma 1 e 2, 5 e 9 L. 91/1992. Sull'articolo 4 comma 1, vedi quanto detto sub a; il comma 2 art. 4 riguarda, invece, il non riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta. L'articolo 9 riguarda la concessione della cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell'Interno.

Da quanto precede sembrerebbe (il condizionale in questo caso è d'obbligo data la farraginosità della materia) che il ddl Menia non costituisca una rivoluzione totale della normativa sull’ acquisto della cittadinanza italiana stabilità della legge 91 del 1992, ma soltanto un ritocco, nel senso sopra evidenziato.

Ma questo non pare essere l'intento del senatore Menia, che nella relazione accompagnatoria al ddl ritiene che esso costituisca un rimedio <<alla “corsa” alla cittadinanza italiana che, se per alcuni nasce da una condivisione e da una riscoperta orgogliosa delle radici, per altri sta invece diventando una questione di convenienza- vera o presunta-slegata da un’italianità vissuta e sentita”. Secondo il parlamentare di Fratelli d'Italia “Molti usano il passaporto italiano come chiave di facile ingresso in alcuni Paesi altrimenti difficilmente raggiungibili o per l'ingresso nell'Unione Europea, ma senza passare per l'Italia o ritenere di dimorarvi, studiare o lavorare”. Nella conferenza stampa di presentazione del ddl, svoltasi a Roma il 21 giugno scorso, Menia ha affermato, inoltre, che si è formato “uno sport della vendita della cittadinanza”, con il quale “qualcuno ha costituito un impero economico”. E questi che avrebbero costituito un impero economico con questo nuovo sport, sarebbero, stando a quanto si legge nella citata relazione al disegno di legge “studi legali e agenzie che offrono pacchetti con tanto di biglietto salta turno, documentazione (anche falsa) e residenza fittizia per conquistare in breve la cittadinanza italiana”.

Ora quanto afferma Menia, per l'esperienza diretta che ne ho, non corrisponde al vero. Possono esserci, come capita in tutte le cose del mondo, degli abusi, ma la regola è costituita da oneste agenzie che reperiscono la documentazione necessaria e altrettanti onesti avvocati che, sulla base della documentazione fornita dalle agenzie, presentano ricorso ai vari Tribunali italiani per ovviare alla situazione di stallo che si verifica nei Consolati italiani, soprattutto dell'America Latina, riuscendo ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per i propri assistiti in termini molto più brevi di quelli in via amministrativa (uno o due anni al massimo rispetto ai 10/12 dei Consolati), chiedendo onorari del tutto normali secondo le tariffe professionali e fatturando regolarmente i compensi.

Per ovviare a questo fenomeno, si propone di regolare l'acquisto della cittadinanza limitando la linea di discendenza a tre o poche più generazioni; in quest'ultima ipotesi, mediante un soggiorno di un anno in Italia; introducendo, altresì, il requisito della conoscenza della lingua italiana.

Ci sia consentito dire sinceramente che non si comprende il motivo dell'opposizione al riconoscimento della cittadinanza italiana di persone che discendono da italiani immigrati in terra straniera moltissimi anni orsono e che, nelle varie generazioni che si sono succedute, hanno sempre mantenuto un affettuoso contatto con la patria di origine. Uno Stato dovrebbe essere orgoglioso di una tale cosa, perché gli dà lustro, invece di umiliare le attese di coloro che si sentono e sono cittadini italiani. Molte sono le vestigia italiane in Sudamerica; per limitarci solo alla terra di Brasile, tra le tante, al momento ci viene in mente l’Edificio Italia, il più alto grattacielo di San Paolo, costruito tra il 1956 e il 1965 nel centro della megalopoli brasiliana su iniziativa della comunità italiana locale e che ospita il Circolo italiano e il Terrazzo Italia. Come si legge nella pubblicazione “Momento Italia-Brasile 2011-2012” – del Ministero degli Affari Esteri, consultabile sul sito www.esteri.it>mae>pubblicazioni>allegati>20120913 mib book: <<In Brasile è presente la comunità di origine italiana numericamente più grande del mondo: 25/30 milioni di discendenti. La rete istituzionale dispone di quasi 140 terminali distribuiti in 25 dei 27 Stati, a cui si aggiungono 461 Associazioni, circa 80 feste popolari italo-brasiliane, 716 fabbriche e filiali produttive di imprese italiane, 279 docenti di italiano. Nessun altro Paese può disporre in Brasile di una presenza così importante e differenziata.>>.

Non è solo una questione economica o di facilità di spostamenti nel mondo che spinge i discendenti di immigrati italiani di molte generazioni a chiedere la cittadinanza italiana. Lo posso testimoniare personalmente dall'emozione che molti miei assistiti hanno avuto quando, dopo il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana, hanno ricevuto il nostro passaporto.

Stefano Nitoglia

Pubblicato il 5 luglio 2023 sul sito del Centro Studi Livatino www.centrostudilivatino.it


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