STUDIO LEGALE NITOGLIA
DIRITTO EUROPEO
Risarcimento delle vittime per reati intenzionali violenti per mancata attuazione delle direttive europee
In caso di reati violenti (omicidio, violenza, stupro ecc.), consumati sul territorio della Repubblica italiana, è dovuto l’indennizzo previsto dalla direttiva europea 2004/80/CE che dal 1° luglio 2005 obbliga gli Stati membri dell’unione europea a garantire equo ed adeguato ristoro alle vittime di reati violenti e intenzionali impossibilitate a conseguire il risarcimento dall’autore del reato in quanto questi non possieda le risorse necessarie per ottemperare alla condanna al risarcimento dei danni.
È questa la tendenza giurisprudenziale, (sentenza n. 3154/2010 del Tribunale di Torino, confermata dalla sentenza n. 106 del 23.01.2012 della Corte di Appello di Torino, sentenza n. 22327/2013 del Tribunale di Roma, sentenza n. 10441/2014 del Tribunale di Milano e la recentissima sentenza n. 1484/2016 del Tribunale di Bologna), che condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale soggetto istituzionale che rappresenta lo Stato rispetto all’attività legislativa di recepimento delle direttive europee ex art. 3 D.lgs n. 303/99, a risarcire le vittime dei reati violenti che non possono ottenere soddisfazione dal reo.
La Direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 stabilisce l’istituzione, in tutti gli Stati membri della Unione Europea, di un “meccanismo di indennizzo” per le vittime di reati violenti “che non possono ottenere un risarcimento dall’autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni”.
In particolare, la Direttiva, all’art. 12, comma 2, afferma che: “Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”, e ciò entro il termine del 1° luglio 2005.
La Repubblica italiana, però, dava attuazione alla Direttiva con quasi due anni di ritardo, con il D. lgs. n. 204 del 9 novembre 2007, tanto che, a fronte di tale ritardo, la Commissione europea avviava il procedimento di inadempimento previsto dall’art. 226 T.C.E., che si concludeva con la condanna dell’Italia da parte della Corte di giustizia delle Comunità Europee (Corte giustizia Comunità Europee Sez. V, 29.11.2007, n. 112/07).
Inoltre, il recepimento della direttiva europea da parte dell’Italia era incompleto in quanto contemplava il risarcimento per i soli fatti violenti di stampo mafioso o camorristico o terroristico, escludendo gli altri reati.
Sulla questione della tardiva e/o mancata, e/o incompleta attuazione delle direttive europee interveniva la Cassazione, la quale con sentenza delle sezioni unite n. 9147 del 17.04.2009, statuiva che “In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (….) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni (…) per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato (…)”.
Sulla scia delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee e della Cassazione si inseriva la giurisprudenza italiana con le sentenze sopra richiamate. In particolare, quella del Tribunale di Roma affermava: “la Direttiva 2004/80/CE è preordinata a conferire alle singole vittime di reati intenzionali violenti, alle quali non sia stato possibile conseguire il risarcimento del danno dal reo, il diritto a percepire dallo Stato membro di residenza l’indennizzo equo ed adeguato; la violazione commessa dallo Stato italiano è grave e manifesta, poiché sono rimaste del tutto sfornite di tutela le posizioni dei soggetti residenti, lesi da condotte violente-anche della massima gravità, quale è l’omicidio-commesse in Italia, non ispirate dalle particolari finalità o commesse nell’ambito dei particolari contesti disciplinati dalle norme interne preesistenti; se lo Stato italiano avesse adempiuto integralmente agli obblighi su di esso gravanti in base alla direttiva, a tali soggetti sarebbe possibile richiedere l’erogazione dell’indennizzo all’istituzione che la norma di adeguamento avrebbe dovuto individuare (ed ottenere l’erogazione, ove ricorrano i requisiti di carattere specifico.(…)”.
Tutte le vittime dei reati violenti, o i loro prossimi congiunti, in caso di morte della parte lesa, che non sono stati in grado di ottenere il risarcimento dei danni da parte dell’autore del reato a causa delle condizioni economiche di questo, potranno quindi rivolgersi ai giudici italiani per ottenere la condanna dello Stato italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri, al pagamento di un “giusto” ed “equo” indennizzo che, sulla base di quello fino ad ora stabilito dai diversi giudici, varia dai 100 ai 150 mila euro per persona danneggiata.
L'avv. Nitoglia ha una specifica competenza in questo settore ed anche negli altri casi di mancata, incompleta o tardiva trasposizione delle direttive europee come, ad esempio, nel caso dei medici specializzandi.