Brasiliani e cittadinanza italiana: 10 domande e 10 risposte su via materna e via paterna
D. Qual è la differenza tra il processo per via materna e quello per via paterna?
R. Per quanto riguarda il processo per via materna la situazione è la seguente. In base alla legge n. 555 del 1912 sulla cittadinanza italiana, le donne, in quanto figlie di padre cittadino italiano, erano cittadine italiane, ma non potevano trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti. Questo fino al 1983, quando la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Già nel 1975, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 10 comma terzo, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. Successivamente è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, la quale ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. A seguito di queste pronunce la cittadinanza deve essere riconosciuta in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Per il processo giudiziale per via paterna si è aperta questa opportunità a seguito degli enormi ritardi (10-12 anni) di alcuni consolati italiani, tra i quali quelli in Brasile, nel concludere le pratiche in via amministrativa per concedere la cittadinanza italiana. Il Tribunale di Roma, investito dai ricorsi in via giudiziale a causa della pratica impossibilità di ottenere giustizia in via amministrativa, con indirizzo oramai certo e unanime ha accolto e continua ad accogliere tali tipi di ricorsi sulla base delle seguenti considerazioni giuridiche: dai ritardi della pubblica amministrazione deriva un’assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell’autorità consolare, delle richiesta di cittadinanza e ciò in spregio all’art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, secondo il quale i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Con tali ritardi, inoltre, l’amministrazione viola l’art. 3 DPR n. 362/1994, emanato in applicazione dei princìpi sopra enunciati, il quale prevede che l’amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
D. Quanto tempo dura un processo giudiziale per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana?
R. I tempi variano da un minimo di un anno e qualche mese a un massimo di due anni dal deposito del ricorso all’emanazione dell’ordinanza giudiziale. Ciò dipende dal carico di ruolo e dalla solerzia dei vari magistrati ai quali viene assegnato il ricorso.
D. Quali documenti sono necessari?
R. Sono necessari il certificato di nascita o di battesimo dell’avo, il certificato di non rinuncia dello stesso alla cittadinanza italiana e poi i certificati di nascita e di matrimonio di tutta la linea di discendenza fino ai ricorrenti. Tutti i certificati vanno tradotti in lingua italiana con traduzione giurata e legalizzata e apostillata secondo la Convenzione de l’Aja del 1961. Poi occorre una procura notarile, anche questa tradotta in italiano come i documenti, in favore di un avvocato italiano.
D. Per i processi per via paterna, è obbligatorio attendere 730 giorni dalla richiesta in via amministrativa prima di ricorrere in via giudiziale?
R. No. Il termine di gg. 730 vale esclusivamente per le azioni in via amministrativa, ma non determina il venir meno, ove non trascorso, dell’interesse ad agire dei ricorrenti in via civile, atteso che ci si trova di fronte ad una situazione oggettiva di impossibilità pratica di realizzazione del diritto soggettivo dei ricorrenti ad avere riconosciuto nei termini il loro status civitatis, alla quale situazione soltanto il giudice civile può porre rimedio. In altre parole, l’attesa del detto termine di 730 gg. è un’attesa vana ed è pertanto contrario al principio di ragionevole durata del processo.
Questo è l’indirizzo del Tribunale di Roma.
In ogni caso va aggiunto che il termine di gg. 730 è altresì illegittimo in quanto incongruo e non rispettato, né rispettabile, dalla prassi amministrativa e, quindi, lesivo dei diritti soggettivi dei ricorrenti.
D. Quali sono i passi principali di un processo per via giudiziale?
R. Il ricorso, corredato dalla procura e dai documenti, va iscritto a ruolo al Tribunale di Roma. Dopo di ché viene assegnato alla sezione 18^ civile e il presidente di sezione lo assegna quindi a un magistrato il quale fissa la data di discussione. Il ricorso, con il decreto di fissazione dell’udienza, va quindi notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che difende ex lege tutte le pubbliche amministrazioni, la quale, se vuole, si costituirà in giudizio con una comparsa nella quale prenderà posizione, facendo tutte le eccezioni che riterrà di fare oppure non opponendosi. Il giorno della discussione l’avvocato comparirà in udienza chiedendo l’accoglimento del ricorso e il giudice prenderà la causa in decisione. Dopo di ché farà l’ordinanza con la quale riconoscerà, se ritiene, la cittadinanza. In questi tempi di Covid e fino a quando ancora non si sa la pubblica udienza viene sostituita da un’udienza “telematica”, con lo scambio di note per via telematica.
D. Dopo che la sentenza è stata pubblicata, che si deve fare? Qual è la tempistica di ogni passo dopo la sentenza fino a che si possa ottenere il passaporto? In quanto tempo il comune deve trascrivere gli atti di stato civile?
R. Una volta depositata l’ordinanza giudiziale essa va notificata al ministero presso l’avvocatura, la quale può appellare entro 30 giorni dalla notifica. Altrimenti si può anche non notificare e in questo caso l’ordinanza passa in giudicato se non appellata entro 6 mesi dalla sua pubblicazione. Normalmente, il ministero non appella, anche se ultimamente mi è stato notificato un appello sulla questione della “grande naturalizzazione del 1989”. Appello, a mio parere, completamente infondato, come è infondata la questione della grande naturalizzazione. Sul termine di 30 giorni dalla notifica, al momento non vi è certezza perché il tribunale di Roma richiede il termine di 60 giorni per ricorrere in Cassazione. Ma a mio parere questo indirizzo è infondato e sto valutando i passi da intraprendere. In ogni caso, essendo l’ordinanza provvisoriamente esecutiva per legge, io la trasmetto subito al competente ufficio di stato civile con i documenti necessari (in genere certificati di nascita e di matrimonio dei ricorrenti), chiedendo la trascrizione sui registri del provvedimento del giudice. Lo stato civile deve procedere alla trascrizione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
D. Quando posso considerarmi cittadino italiano?
R. Quando lo stato civile avrà trascritto il provvedimento del giudice.
D. Devo avere la residenza in Italia per fare un processo in via giudiziale? Devo risiedere in Italia?
R. Non è necessario avere la residenza in Italia per ricorrere in via giudiziale. Basta nominare un avvocato in Italia e eleggere domicilio presso il suo studio.
D. Se chiedo il riconoscimento in via giudiziale, è al 100% sicuro che sarò riconosciuto italiano? Quali sono i rischi?
R. Ogni processo ha dei rischi. Il grande comico italiano Totò, scherzando sul brocardo latino “tot capita, tot sententiae” (tante teste, tanti pareri), traduceva “tutto capita nelle sentenze”. A parte gli scherzi, sebbene non si possa, ovviamente, assicurare un risultato del 100%, le possibilità di esito negativo sono veramente molto poche.
D. Posso fare il processo in via giudiziale con più parenti?
R. Certamente. Basta avere le carte in regola.
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