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Onorari legali: non si applica il foro del consumatore se anche il cliente è un avvocato


La normativa sul foro del consumatore, stabilita a tutela di questi dall’art. 33, comma 2 lett. u del D.lgs. 206/2005, non è applicabile qualora la controparte sia un avvocato del libero foro.

Lo ha stabilito il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 346 del 16.03.2020, giudicando in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale in favore di un avvocato che chiedeva il pagamento dei propri compensi professionali maturati nel corso di una causa di divisione ereditaria nei confronti di un suo assistito, che svolgeva la professione di avvocato del libero foro.

“In particolare – si legge nella parte motiva della sentenza - parte opposta è anche lei un professionista avvocato per cui non appare applicabile la normativa prevista a tutela del consumatore.”

“Infatti – prosegue la sentenza - ben ha potuto la parte comprendere tutte le scelte del professionista non apparendo quindi parte debole meritevole di tutela particolare”.

Tra l’altro il Tribunale, citando Cassazione 642/15 e 22562/16 sulla c.d. “motivazione taglia e incolla”, nel rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo “de qua”, ha fatto proprie, condividendole, “le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte opposta, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate”.

Tra le motivazioni di parte opposta, condivise dal giudice di Viterbo, oltre a quella sopra richiamata che parte opponente era Avvocato del libero foro, le seguenti: che non era applicabile la disciplina del foro del consumatore ex D.lgs. 206/2005 non trattandosi di acquisto e consumo ma di rapporto professionale “intuitu personae”; che la natura di consumatore doveva essere intesa in senso restrittivo; che era stato concluso un contratto di natura esclusivamente professionale sottratto alla disciplina di cui al D.lgs. 206/2005; che parte opponente non poteva essere considerata parte debole necessitante delle tutele previste per i consumatori acquirenti nei confronti di Società; che la competenza nel caso di specie era quella individuata dalla normativa speciale di cui al comma 2 dell’art. 14 del Dlgs. 150 del 2011; che per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato era stata prevista una competenza territoriale e funzionale esclusiva.

Anche se non direttamente richiamate dal giudice nella parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, va detto che parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha invocato la prevalenza della giurisprudenza comunitaria su quella interna contraria, come riportiamo di seguito.

“Se è vero che alcune sentenze della Cassazione, quelle citate da Controparte, stabiliscono che alle controversie tra professionista e cliente si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D. Lgs n. 206 del 2005, è altrettanto vero che la nozione di consumatore ritenuta da dette sentenze è eccessivamente ampia, fondata esclusivamente sulla natura soggettiva di persona rivestita dal consumatore e, soprattutto, è nozione apertamente in contrasto con quella della giurisprudenza comunitaria espressa dalla Corte di Giustizia UE, che prevale su quella interna in quanto fonte primaria non scritta del diritto comunitario, che a sua volta prevale su quello interno; infatti anche nella recentissima sentenza del 25.01.2018 n. C-498/16, secondo la Corte <<la nozione di consumatore, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretata in maniera restrittiva, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un determinato contratto, in relazione alla natura ed alla finalità di quest’ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di quella stessa persona (…) (v. in tal senso, sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa, C-269/95, EU:C:1997:337, punto 16, e del 20 gennaio 2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, punto 36)>>.

<<La Corte ha da ciò dedotto – prosegue la citata sentenza al punto 30 – che soltanto i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, all’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto dal suddetto regolamento in materia di consumatore, in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è giustificata nel caso di contratti che hanno come scopo un’attività professionale (v. in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, punto 37)>>.

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