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Onorari legali e foro del consumatore: la Corte europea smentisce la Cassazione


Sulla “vexata quaestio” del pagamento degli onorari giudiziali da parte del cliente all’avvocato (sulla quale, in particolare sui riti applicabili, v. il mio articolo: “Avvocati: le sezioni unite sui riti utilizzabili per la tutela dei crediti nei confronti dei clienti”, in http://www.studiolegalenitoglia.com/, 4 marzo 2018), l’indirizzo attuale della Cassazione sembra essere quello dell’applicazione del c.d. foro territoriale del consumatore ex D.lgs. 206/2005 (cfr. Cass. 8598/2018; Cass. 5703/2014).

Su tale indirizzo chi scrive nutre numerosi dubbi, che si riassumono come segue.

1) la disciplina del foro del consumatore si applica esclusivamente ai rapporti concernenti i processi di acquisto e consumo (cfr. art. 1 D.lgs. 206/2005) e non al pagamento degli onorari legali, per i quali il D.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, all’art. 14, secondo comma, delinea una competenza funzionale ed esclusiva presso l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera;

2) la disciplina speciale del foro dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo, stabilita dal citato D.lgs. 150/2011, essendo successiva a quella, pure speciale, di cui al codice del consumo (D.lgs. 206/2005), prevale in ogni caso su quest’ultima a norma delle disposizioni codicistiche sull’applicazione della legge nel tempo e in particolare sul concorso di leggi speciali

3) l’indirizzo attuale della Cassazione porta alla conseguenza, abnorme, della prevalenza, in pratica, sempre e comunque, della competenza del foro del consumatore su ogni altro foro, con esclusione di ogni ulteriore criterio di competenza funzionale, anche speciale, quale quella stabilita dall’art. 14 D.lgs. 2011/150 e dall’art. 637, c. 2, c.p.c.

Ma vi è di più, e la questione è dirimente, ed è quella della giurisprudenza comunitaria, che prevale su quella nazionale in quanto fonte primaria non scritta del diritto comunitario, che a sua volta prevale su quello interno.

Tale principio è stato stabilito dalla Corte di giustizia europea, nella sentenza del 9 marzo 1978, cosiddetta sentenza Simmenthal, resa nella causa 106/77, nella quale si legge: “in forza del principio della preminenza del diritto comunitario […] il giudice nazionale, incaricato di applicare […] le disposizioni del diritto comunitario ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando, all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”.

Successivamente, la Corte Costituzionale italiana, sanando 20 anni di contrasto tra le due Corti, la Corte di giustizia UE e la Corte Costituzionale italiana, con la sentenza n. 170/1984, cosiddetta La Pergola, dal nome dell’estensore od anche Granital, dal nome della parte, stabilì definitivamente che la norma comunitaria deve prevalere su quella interna e ciò deve avvenire da parte del giudice ordinario.

Tornando a noi, nella recente sentenza del 25.01.2018 n. C-498/16, la Corte di giustizia UE ha stabilito che <<la nozione di consumatore, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretata in maniera restrittiva, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un determinato contratto, in relazione alla natura ed alla finalità di quest’ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di quella stessa persona (…) (v. in tal senso, sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa, C-269/95, EU-C-1997-337, punto 16, e del 20 gennaio 2005, Gruber, C-464/01, EU-C-2005-32, punto 36)>>.

<<La Corte ha da ciò dedotto – prosegue la citata sentenza, al punto 30 – che soltanto i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, all’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto dal suddetto regolamento in materia di consumatore, in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è giustificata nel caso di contratti che hanno come scopo un’attività professionale (v. in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C-464/01, EU-C-2005-32, punto 37)>>.

<<Ne consegue – conclude la citata sentenza, al punto 31 – che le regole specifiche di competenza di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001, si applicano in linea di principio, solo nell’ipotesi in cui la finalità del contratto concluso tra le parti abbia ad oggetto un uso non professionale del bene o del servizio interessato>>.

In buona sostanza, la disciplina del foro del consumatore ha come unico e precipuo fine quello della tutela della parte debole in particolari ipotesi, si pensi a quelle in cui una parte, in un rapporto di natura commerciale, acquisti un elettrodomestico da una Società avente sede in un’altra città o, addirittura, all’estero, oppure si veda sottoporre un acquisto con moduli firmati per strada ecc.

Il rapporto tra avvocato e cliente ha, invece, natura esclusivamente professionale e, quindi, come tale non rientra nelle ipotesi previste dal foro del consumatore di cui al citato D.lgs. 206 del 2005.

Nel caso di credito riguardante onorari per prestazioni giudiziali, quindi, ad avviso di chi scrive, per i motivi sopra esposti, nei quali assume rilevanza fondamentale la giurisprudenza comunitaria, la competenza è quella stabilita dal combinato disposto del secondo comma dell’art. 637 c.p.c. e del primo comma n. 2, dell’art. 633 c.p.c. vale a dire quella dell’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. Tale competenza è altresì inequivocabilmente confermata dal disposto del co. 2 dell’art. 14 del Dlgs. 150 del 2011, normativa speciale successiva a quella del foro del consumatore, appositamente dettata per le controversie in materia di liquidazione di onorari e diritti di avvocato.

Mi riservo di tornare in argomento a breve, all’esito di giudizi di merito in corso a mia conoscenza.

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