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Borsa: solo l'investitore può far valere la nullità del contratto per difetto di forma scritta


Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza in tema di forma dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico in materia di intermediazione, c.d. T.U.F. Draghi), con sentenza n. 28314 del 4.11.2019, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro

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