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Per la Corte di giustizia europea Uber espleta un servizio nel settore dei trasporti


La Corte di giustizia europea, con sentenza C 434/15 del 20 dicembre 2017, emessa nella causa tra Asociacion Profesional Elite Taxi Uber c. System Spain SL, ha stabilito che il servizio di messa in contatto con conducenti non professionisti fornito da Uber rientra nell'ambito dei servizi nel settore dei trasporti. Conseguentemente, gli Stati membri dell'Unione europea possono disciplinare le condizioni di prestazione di tale servizio.

La piattaforma elettronica Uber fornisce, mediante un'applicazione per smartphone, un servizio retribuito di messa in contatto dei conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare spostamenti urbani.

Nel 2014 un'associazione professionale dei conducenti dei taxi di Barcellona (Spagna) aveva proposto ricorso dinanzi il Tribunale di commercio locale, affinché si accertasse che le attività della Uber System Spain, una società collegata alla casa madre Uber Technologies, costituiscono pratiche ingannevoli e atti di concorrenza sleale, in quanto né la Uber System Spain né i conducenti non professionisti dei veicoli interessati possedevano licenze e autorizzazioni previste dalla normativa sui servizi di taxi di Barcellona.

Il Tribunale commerciale, con rinvio pregiudiziale, aveva sottoposto la questione alla Corte di giustizia europea per verificare se Uber debba o meno possedere una previa autorizzazione amministrativa.

Con la sentenza del 20 dicembre, la Corte dichiara che un servizio di intermediazione, come quello svolto dalla Uber, avente ad oggetto la messa in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e dietro retribuzione, di conducenti non professionisti utilizzatori del proprio veicolo con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell'area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato ad un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di <<servizio nel settore dei trasporti>>, ai sensi del diritto dell'Unione.

Un tale servizio deve, di conseguenza, essere escluso dall'ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi in generale nonché della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno e della direttiva sul commercio elettronico.

Ne consegue che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, è compito degli Stati membri disciplinare le condizioni di prestazione di siffatti servizi nel rispetto delle norme generali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Corte ha dichiarato, innanzitutto, che il servizio fornito da Uber non è soltanto un servizio di intermediazione consistente nel mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone, un conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno spostamento in area urbana, ma crea, al contempo, un'offerta di servizi di trasporto urbano, da Uber resi accessibili con strumenti informatici, e di cui Uber organizza il funzionamento generale a favore delle persone che intendono avvalersi di tale offerta per uno spostamento in area urbana.

La Corte rileva, al riguardo, che l'applicazione fornita da Uber è indispensabile sia per i conducenti sia per gli utenti e sottolinea che Uber esercita anche un'influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei conducenti. Tale servizio di intermediazione deve pertanto essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l'elemento principale è un servizio di trasporto e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di <<servizio della società dell'informazione>>, ma a quella di <<servizio nel settore dei trasporti>>.

Conseguentemente, la Corte ha dichiarato che la direttiva sul commercio elettronico non si applica al servizio espletato da Uber, il quale è altresì escluso dall'ambito di applicazione della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Per lo stesso motivo, detto servizio non rientra nell'ambito della libera prestazione dei servizi in generale, ma della politica comune dei trasporti.

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