Responsabilità sanitaria: i chiarimenti della Cassazione
La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha depositato l'11 novembre scorso 10 sentenze, dalla 28985 alla 28994, con le quali, a chiarimento di diversi punti ancora incerti, ha dettato alcune norme sulla responsabilità sanitaria.
Di seguito riportiamo in sintesi quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sui seguenti punti.
Danno biologico: nel caso di danno preesistente aggravato successivamente, il giudice deve fare una valutazione complessiva del danno e una valutazione del danno preesistente, convertirle in denaro sottraendo il secondo importo al primo (sentenza 28986/2019).
Consenso informato: dalla violazione da parte del sanitario delle norme sul consenso informato possono nascere due tipi di danno, un danno alla salute e uno alla autodeterminazione del paziente (sentenza 28985/2019).
Danno al feto: nel caso in cui una manovra errata del sanitario durante il parto provochi un danno permanente al feto, il risarcimento standard può essere aumentato solo se ci sono conseguenze dannose anomale e peculiari (sentenza 28988/2019).
Onere della prova 1: in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, l'attore deve provare il nesso di causalità tra l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre la struttura sanitaria deve dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (sentenza 28989/2019)
Onere della prova 2: in tema di responsabilità contrattuale del sanitario è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere del medico provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (sentenza 28992/2019).
Nesso di causalità: in caso di aggravamento della situazione patologica preesistente o di insorgenza di nuove patologie attribuibili alla condotta del sanitario, è onere del paziente danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità.
Legge Balduzzi: la liquidazione equitativa del danno da errore medico, stabilita dall'articolo 3, comma 3, della legge 189/2012, la cosiddetta legge Balduzzi, che contempla l'applicazione degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, si applica a tutti processi in corso, anche se il danno si è verificato prima dell'entrata in vigore della detta legge (sentenza 28990/2019).
Rivalsa: nel regime precedente alla legge 24/2017, nel caso di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere ripartita in parti uguali tra il medico e la struttura sanitaria, tranne in caso di atto imprevedibile deviante dal programma condiviso (sentenza 28987/2019).
Perdita di chance: per il risarcimento di tale tipo di danno occorre provare il nesso causale e le conseguenze pregiudizievoli apprezzabili, serie e consistenti (sentenza 28993/2019).
Non retroattività: le norme delle leggi 189/2000 e 24/2017 non si possono applicare ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, con esclusione delle norme che richiamano gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (sentenza 28994/2019).