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Cittadinanza italiana "iure sanguinis": la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e


La richiesta di cittadinanza italiana iure sanguinis verte in tema di diritti soggettivi e non di interessi legittimi e, pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non a quello amministrativo.

Lo ha stabilito una recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), pubblicata il 30.01.2019 sul ricorso nr. 8418/2018, proposto da Luiz Fernando Romao contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’istante aveva chiesto al Tar l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata dal ricorrente stesso in data 18.03.2016, prospettando violazione dell’art. 2 L. 241/90 e 31 CPA per superamento del termine per la conclusione del procedimento amministrativo e obbligo dell’amministrazione di provvedere.

L’amministrazione, costituitasi in resistenza, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il giudice amministrativo romano, richiamando precedente giurisprudenza (ex multis la sentenza del Tar Lazio, sez. I-ter, del 20 settembre 2017, n. 9853; e la sentenza dello stesso Tar, sez. III ter n. 08692/2018) ha affermato che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell’azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.

In particolare, prosegue il Tar, nel sistema delineato dalla l. n. 91/1992 “mentre l’art. 9 prevede in quali casi e con quali modalità può essere concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione (decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’interno) riconoscendo un potere ‘latamente discrezionale’ all’autorità procedente - che implica l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale – l’art. 1 […] disciplina, invece, le ipotesi di acquisto ‘automatico’ jure sanguinis in virtù della nascita, anche all’estero, da cittadini italiani. In queste ultime ipotesi il riconoscimento della cittadinanza non integra una concessione demandata al potere discrezionale dell’amministrazione, ma costituisce un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, che questi sono tenuti a adottare, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge”.

Vertendo la questione in tema di diritti soggettivi, il rito del silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 D. Lgs. 104/2010, per i giudici amministrativi della capitale “non è esperibile; trattandosi di strumento processuale inidoneo a superare qualsiasi inerzia dell'amministrazione, ma solo quella connessa sempre e comunque ad attività stricto sensu amministrativa incidente su posizioni di interesse legittimo (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 23/10/2018, n. 10261); anche il Cons. Stato Sez. III, 22/06/2018, n. 3858”).

Il Tar Lazio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo essendo devoluto alla cognizione del giudice ordinario.

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