Riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana per discendenza in via paterna: si consolida l

Si consolida l'indirizzo giurisprudenziale del Tribunale di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione civile, sul riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana in via paterna ai discendenti di cittadini italiani emigrati all’estero.
Con ordinanza n. 21179/2018 del 6 dicembre 2018 il giudice Antonella Di Tullio, in un caso patrocinato dal sottoscritto, ha dichiarato che il ricorrente è cittadino italiano, ordinando al Ministero dell'Interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente stesso.
Il ricorrente ha documentato puntualmente, attraverso certificazioni anagrafiche, la linea di discendenza del medesimo dal capostipite immigrato in Brasile ai primi del Novecento e mai naturalizzato brasiliano, con conseguente conservazione e trasmissione della cittadinanza italiana al figlio il quale, a sua volta, l’ha trasmessa ai propri discendenti, senza passaggi per via materna, fino al ricorrente.
La circostanza dell'assenza di passaggi per via materna, per il tribunale “è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi-neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo”.
In altre parole, in tale caso, in punto di diritto e diversamente da quello della discendenza in via materna dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la cittadinanza va concessa in linea amministrativa, senza dover ricorrere al Tribunale.
Ma in punto di fatto la questione è diversa, atteso che per la grande mole di richieste di cittadinanza in via amministrativa presentate nei vari consolati italiani all'estero (in questo caso al Consolato Generale italiano di San Paolo, dove si stanno esaminando attualmente le richieste di cittadinanza presentate nel lontano 2006), si è creata una situazione di reale paralisi, che si traduce in un sostanziale diniego di riconoscimento del diritto.
In tali casi, la giurisprudenza consolidata e prevalente del Tribunale civile di Roma, competente per dette questioni, ammette pacificamente il ricorso alla via giudiziale.
“La domanda - si legge nell'ordinanza citata-deve essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice”.
“Si osserva-prosegue il giudice-che il termine per la definizione del procedimento amministrativo sia fissato in 730 giorni a far data dalla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 362 del 18/4/1994”.
“Ebbene, l'attore ha dato prova di aver presentato al consolato Generale d'Italia a San Paolo la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro, nonostante solleciti del difensore a mezzo di raccomandate; egli ha inoltre dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica; ne emerge che le convocazioni fissate per il giorno 4/9/2017, attengono a domande presentate nell'anno 2005”.
Questa situazione genera la paralisi di fatto del diritto dei richiedenti e giustifica il ricorso alla via giurisdizionale.
“La situazione di fatto, per come documentata, induce a ritenere che il tempo necessario allo svolgimento del procedimento amministrativo si sostanzi, allo stato, in un sostanziale diniego dell'istanza del ricorrente. Si può, dunque, affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego del riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, giustificando così l'accesso dello stesso alla via giurisdizionale per il riconoscimento del diritto in discorso”, conclude il giudice Di Tullio, che provvede come sopra detto.