Quand'è che un termine per l'adempimento è essenziale?

La stessa sentenza di cui al post precedente (Tribunale di Roma, sez. X, Giudice Grimaldi, n. 18298/2018) ha poi esaminato la questione del termine essenziale per l’adempimento, stabilendo che il termine è essenziale quando risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta la utilità economica del contratto, con l'inutile decorso del termine medesimo.
<<Sul punto giova ricordare come l’interpretazione giurisprudenziale sia granitica nel ritenere che il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 del c.c. solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta la utilità economica del contratto, con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi soltanto dall'uso di espressioni quali ‘entro e non oltre’ e simili, né da una generica necessità prospettata durante le trattative, quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta la utilità prefissata nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. II, 16.3.2018, n. 6547).>>