Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e “manifesta insussistenza del fatto”

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 10435 del 2 maggio 2018, ha stabilito che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel regime di cui al novellato art. 18 dello statuto dei lavoratori, la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto” concerne sia le ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore e va riferita, sul piano probatorio, ad una evidente e facilmente verificabile assenza dei suddetti presupposti, a fronte della quale il giudice potrà applicare la tutela reintegratoria ove essa non sia eccessivamente onerosa per il datore.