Gli agenti commerciali hanno diritto all'indennità anche nel periodo di prova

Gli agenti commerciali hanno diritto alle indennità ed al risarcimento del danno previsti anche nel caso in cui la cessazione del contratto si verifichi nel corso del periodo di prova.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 19 aprile 2018, emessa nella causa C- 645/16 Conseils et mise en relations (CMR) / Demeures terre et tradition SARL.
Secondo una direttiva dell’Unione, l’agente commerciale ha diritto, a seguito della cessazione del contratto, ad un’indennità o al risarcimento del danno.
L’agente ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente qualora la cessazione privi l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali e/o non consenta all’agente medesimo di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.
La Corte di Cassazione francese, investita della controversia, ha chiesto alla Corte di Giustizia se l’articolo della direttiva relativo al riconoscimento dell’indennità o del risarcimento trovi parimenti applicazione nel caso di cessazione del contratto d’agenzia commerciale durante il periodo di prova, tenendo presente che il periodo di prova non è contemplato dalla direttiva.
Nella sentenza la Corte osserva, anzitutto, che la direttiva non disciplina la pattuizione di un periodo di prova, la quale ricade quindi nella libertà contrattuale delle parti senza essere, di per sé, vietata dalla direttiva stessa.
La Corte rileva, inoltre, alla luce del tenore della direttiva, che la disciplina dell’indennità e del risarcimento del danno ivi prevista è volta non a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì ad indennizzare l’agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali ovvero per gli oneri e le spese sostenuti ai fini delle prestazioni medesime.
Conseguentemente, all’agente non possono essere negati l’indennità o il risarcimento per il sol fatto che la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia avuto luogo durante il periodo di prova, laddove ricorrano le condizioni per la concessione dell’indennità o del risarcimento, previste dalla direttiva stessa.
Ne consegue che il diritto all’indennità e al risarcimento trova applicazione anche nel caso in cui la cessazione dei rapporti contrattuali tra il preponente e l’agente commerciale si sia verificata nel corso del periodo di prova.
La Corte precisa che tale conclusione risulta avvalorata dalla finalità della direttiva, consistente, segnatamente, nel tutelare l’agente commerciale nelle relazioni con il preponente e alla luce della quale qualsiasi interpretazione della direttiva medesima che possa risolversi a detrimento dell’agente commerciale dev’essere esclusa.
Infatti, subordinare il riconoscimento dell’indennizzo alla pattuizione o meno di un periodo di prova nell’ambito del contratto d’agenzia commerciale, senza tener conto delle prestazioni rese dall’agente o delle spese ed oneri dal medesimo sostenuti, si risolverebbe a detrimento dell’agente stesso, al quale potrebbe essere negato qualsiasi indennizzo per il solo motivo che il contratto concluso con il preponente preveda un periodo di prova.