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Diritto all'oblio e diritto di cronaca


In tema di riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, CEDU e 7 e 8 della c.d. "Carta di Nizza"), si ricava che il diritto all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti presupposti: 1) contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia; 3) elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) modalità impiegate per ottenere e dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 6919, depositata il 20 marzo 2018.

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