Avvocati: le sezioni unite sui riti utilizzabili per la tutela dei crediti nei confronti dei clienti

Nel caso di controversia tra l'avvocato e il suo cliente per il pagamento degli onorari, l'avvocato può scegliere di agire: a) o con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis. cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo. Resta, invece, esclusa la possibilità di agire con procedimento ordinario.
Il detto procedimento sommario “speciale” non è quello codicistico, ma quello disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 14 del D.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 e degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo e dalle norme degli articoli 702 bis e seguenti c.p.c..
Il ricorso ex art. 702-bis “speciale” non può essere dichiarato inammissibile – come fatto da diversi giudici di merito, in particolare il Tribunale di Roma - qualora il cliente non si limiti a formulare eccezioni sul quantum debeatur ma contesti anche l’an debeatur. In tale secondo caso il giudice deve comunque provvedere in merito con il rito sommario “speciale”.
Quando poi il convenuto svolga anche un domanda in via riconvenzionale o di compensazione o di accertamento pregiudiziale, l'introduzione della domanda ulteriore e la sua esorbitanza dal rito di cui all’articolo 14, comporta che si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex articolo 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria. In caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto.
Nel caso in cui l’avvocato abbia, invece, scelto di procedere con un ricorso per decreto ingiuntivo, l'eventuale opposizione da parte dal cliente va proposta con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ. ed è disciplinata dal citato procedimento sommario “speciale”.
Lo hanno stabilito le sezioni unite della Cassazione, con sentenza 4485 del 23 febbraio 2018, componendo il contrasto in materia che si era venuto producendo tra le diverse sezioni della medesima Cassazione ed anche tra i giudici di merito e la dottrina.
Questi i principi di diritto stabiliti dalle sezioni unite:
1) <<A seguito dell’introduzione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis. cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del d. lgs; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648,649 e 653 cod. proc. civ. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 14 e con il penultimo comma dell'art. 702-ter cod. proc. civ.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ.>>;
2) <<La controversia di cui all'art. 28 della L. n. 794 del 1942, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis codice procedura civile, quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell'opposizione) al rito indicato dalla 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all’an. Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta - sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso - che, ai sensi dell'art. 702-ter, quarto comma, cod. proc. civ., si debba dar corso alla trattazione detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedere con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità unitaria trattazione con il rito ordinario intero di cause ai sensi dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ.)>>.