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L'inconsistenza del patrimonio immobiliare della parte vittoriosa in appello è motivo di sospens


L’inconsistenza del patrimonio immobiliare della parte vittoriosa è motivo di sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado in base all'articolo 373 c.p.c. in pendenza di ricorso per cassazione.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Roma, seconda sezione civile, con ordinanza n. 541 del 18 gennaio 2018, emessa nel procedimento RG n. 5288/2009-1 in una causa patrocinata dagli avvocati Marco Mostarda e Stefano Nitoglia, che assistevano un istituto bancario della provincia di Viterbo.

La Banca, soccombente nel giudizio di appello, dopo aver proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di appello che, in totale riforma della sentenza di primo grado, l’aveva condannata al pagamento della complessiva somma di euro 258.228,45, oltre interessi, aveva chiesto, con ricorso ex art. 373 c.p.c. alla stessa Corte d'Appello che aveva emesso la sentenza impugnata la sospensione dell'esecuzione della sentenza a motivo del grave e irreparabile danno che le sarebbe potuto derivare dall'esecuzione della sentenza.

Tale grave e irreparabile danno, secondo gli avvocati Mostarda e Nitoglia, è costituito dal fatto che esso eccede il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subisce dall’esecuzione della sentenza, determinando uno squilibrio tra i vantaggi di una parte (preteso creditore ) e i sacrifici dell'altra (preteso debitore). Nel caso di specie, i legali della banca hanno fatto presente ai giudici che si tratta di una somma rilevante (che secondo gli interessi applicati sulla sorte potrebbe raggiungere la cifra di € 600.000,00), somma che, per l’incapienza del patrimonio del preteso creditore, che risulta proprietario del 50% di due piccoli e modesti immobili siti uno in Civitavecchia e l'altro in provincia di Grosseto, peraltro anche ipotecati, sarebbe praticamente irrecuperabile da parte della banca in caso di esito positivo, come si ha fondatamente motivo di credere, del ricorso per cassazione.

La Corte d'Appello di Roma, adunata in camera di consiglio, ha ritenuto fondate le tesi degli avvocati dell'istituto bancario, “considerato (…) che, nel caso di specie, sussiste effettivamente il rischio concreto che la (….), stante la documentata inconsistenza del patrimonio immobiliare di costei, non sia più in grado di restituire quanto incassato in esecuzione della sentenza ove soccombente nel giudizio di cassazione” e, pertanto, in accoglimento dell’istanza della banca, ha sospeso l'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata.

Ordinanza n. 541/2018 della Corte d'Appello di Roma - Scarica il documento.

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