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Cassazione: è costituzionalmente legittimo il procedimento in camera di consiglio


E' manifestamente infondata in riferimento all'art. 24 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., in l. n. 197 del 2016), costituendo non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, senza che, peraltro, la fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.c. impedisca al collegio la sua rimessione all'udienza pubblica in caso di particolare rilevanza delle questioni da trattare, tenuto altresì conto del contenuto delle eventuali conclusioni scritte del P.M. e delle memorie delle parti.

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 28766 depositata il 30.11.2017.

L’art. 380 bis c.p.c. stabilisce che il relatore della sezione della Cassazione alla quale è stato assegnato il ricorso, se appare possibile definire il ricorso o l’eventuale controricorso in camera di consiglio per dichiararne l’inammissibilità (n. 1, comma 1, art. 375 c.p.c.), oppure per accogliere o rigettare il ricorso o l’eventuale controricorso per manifesta fondatezza o infondatezza (n. 5, comma 1, art. 375 c.p.c.), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. Il presidente fissa quindi l’adunanza in camera di consiglio per decidere in merito.

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