L'impugnazione deve individuare chiaramente le questioni e i punti contestati nonché i relativi

Le Sezioni Unite della Cassazione, su questione di massima di particolare importanza, con sentenza n. 27199, depositata il 16 novembre 2017, hanno affermato che l’interpretazione degli artt. 343 (modo e termine dell’appello incidentale) e 434 c.p.c. (deposito e contenuto del ricorso in appello), deve essere effettuata nel senso che l’impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di “revisio prioris instantiae” dell’appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.