Anatocismo e prescrizione degli interessi

Nel caso in cui il cliente di una banca agisca nei confronti dell'istituto bancario con l'azione di ripetizione di indebito, eccependo la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, la relativa azione è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto e non da quella di annotazione di ogni singola posta di interessi. La prova in merito alla natura delle rimesse è a carico del cliente.
Lo ha stabilito la Cassazione, sesta sezione civile, con sentenza n. 18581 del 26 luglio 2017.