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Cessione del negativo fotografico e diritto d'autore


La sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 26949 del 14 novembre 2017, ha deciso che l’art. 89 della l. n. 633 del 1941, nello stabilire che “la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione di diritti previsti nell’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente”, vale a dire il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, non disciplina il caso opposto, ossia quello in cui l’autore delle fotografie abbia trattenuto il negativo, limitandosi a cedere all’editore una copia stampata dello stesso, atteso che in tal caso l’esistenza del patto di unica riproduzione deve essere provata con gli ordinari mezzi, non potendo risultare da una inesistente presunzione di legge.

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