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Impugnazione delibere condominiali, motivi di nullità e "nova" in appello


In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la richiesta di accertamento, per la prima volta in grado di appello, di un motivo di nullità diverso da quelli proposti in primo grado è inammissibile, a ciò ostando il divieto di "nova" ex art. 345, comma 1, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare d'ufficio ogni possibile causa di nullità - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, ai sensi comma 2 del cit. art. 345.

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con sentenza n. 22678 depositata il 27.09.2017.

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