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Mutui in valuta estera e obblighi della Banca


Un istituto finanziario che concede un mutuo espresso in valuta estera deve fornire al mutuatario informazioni sufficienti a consentirgli di assumere la propria decisione con prudenza e piena consapevolezza.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea con sentenza del 20 settembre 2017 nella causa C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc c. Banca Românească SA.

Ciò in base alla Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Pertanto, il professionista deve comunicare al consumatore interessato tutte le informazioni pertinenti che consentano a quest’ultimo di valutare le conseguenze economiche di una clausola sui propri obblighi finanziari.

La Corte ricorda che il requisito per cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile impone, in base altresì, che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in questione.

Se del caso, il contratto deve parimenti mettere in evidenza il rapporto tra tale meccanismo e quello previsto dalle altre clausole, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

Tale questione deve essere esaminata dal giudice nazionale, alla luce dell’insieme dei pertinenti elementi di fatto, tra cui la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito della negoziazione di un contratto di mutuo.

Più in particolare, spetta al giudice nazionale verificare se il consumatore sia stato informato dell’insieme degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare il costo totale del suo mutuo.

Gli istituti finanziari, pertanto, devono fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le decisioni con prudenza e in piena consapevolezza.

Le informazioni devono quindi riguardare non solo il possibile apprezzamento o deprezzamento della valuta del mutuo, ma anche l’impatto che hanno sui rimborsi le variazioni del tasso di cambio e un aumento del tasso di interesse della valuta del mutuo.

Nel caso in cui l’Istituto bancario non abbia adempiuto a tali obblighi e, di conseguenza, sia possibile esaminare il carattere abusivo della clausola controversa, spetta al giudice nazionale valutare, da un lato, la possibile inosservanza da parte della banca del requisito della buona fede e, dall’altro, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio tra le parti contraenti.

Tale valutazione deve essere effettuata al momento della conclusione del contratto e tenendo conto delle competenze e delle conoscenze della banca riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera.

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