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Nella diffamazione su Internet si può agire in giudizio nel foro del proprio domicilio


L’avvocato generale Bobek, nelle sue conclusioni depositate il 13 luglio 2017 nel procedimento C-194/16, ritiene che una società che lamenta la violazione dei propri diritti della personalità a causa della pubblicazione di informazioni su Internet possa agire in giudizio nello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi per il risarcimento della totalità del danno subito.

Per le azioni da diffamazione via Internet, il luogo in cui si trova il centro degli interessi di una società è presumibilmente il luogo in cui la sua reputazione è stata maggiormente lesa dalla diffamazione.

La regola generale che disciplina la competenza internazionale ai sensi del diritto dell’Unione prevede che l’azione sia esperita contro il convenuto nello Stato in cui quest’ultimo è domiciliato, che nel caso di specie sarebbe la Svezia.

Tuttavia, la ricorrente invoca un’eccezione a tale regola generale, che consente di esercitare un’azione nello Stato membro in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Si tratta di una regola speciale di competenza.

A parere dell’avvocato generale, le persone giuridiche possono godere della protezione dei loro diritti della personalità.

Tuttavia, aspetto che è ancora più importante, il buon nome e la reputazione delle persone giuridiche negli Stati membri sono tutelati non soltanto a livello di diritti fondamentali, ma più comunemente a livello legislativo.

Per le «semplici» azioni extracontrattuali devono esservi norme di competenza equivalenti nel diritto dell’Unione che consentano di individuare il giudice competente a conoscere di un’azione come quella proposta nel procedimento principale.

L’avvocato generale aggiunge, poi, che non esistono motivi validi per cui le norme di competenza debbano essere applicate in maniera diversa a seconda che l’attore sia una persona fisica o giuridica.

Secondo l’avvocato generale, Internet ha cambiato completamente tale presunzione, data la facilità con la quale le persone fisiche possono pubblicare informazioni online.

Inoltre, l’avvocato generale suggerisce che per la regola di competenza speciale per le azioni per diffamazione tramite Internet, il luogo in cui il danno è avvenuto è presumibilmente quello in cui la reputazione della persona è stata maggiormente lesa.

Nei casi di diffamazione, tale luogo è il vero centro della controversia, che, a sua volta, è presumibilmente il luogo in cui quella persona (fisica o giuridica) ha il proprio centro degli interessi.

Al fine di stabilire il centro degli interessi delle persone giuridiche l’avvocato generale considera che i fattori rilevanti sono presumibilmente le principali attività commerciali o professionali di altro tipo, che saranno determinate in modo più preciso sulla base del fatturato o del numero di clienti o di altri contatti professionali.

L’avvocato generale ritiene che la sede della persona giuridica possa essere presa in considerazione, ma se in tale Stato membro non vengono svolte attività professionali e la persona giuridica non vi realizza alcun fatturato, il centro degli interessi non può essere individuato in tale luogo.

L’avvocato generale riconosce che per le persone fisiche e giuridiche può esistere più di un centro degli interessi, ma in tal caso spetterà all’attore scegliere lo Stato membro in cui agire in giudizio.

Infine, l’avvocato generale considera che il giudice pertinente avrà competenza piena a pronunciarsi sulla totalità del presunto danno e a decidere quali provvedimenti concedere, compresa, come nel caso di specie, una misura inibitoria volta alla correzione e alla rimozione delle informazioni controverse.

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