Cittadinanza: se lo Stato tarda, il Tribunale provvede

Nel caso di colpevole ritardo dello Stato nella definizione del procedimento amministrativo di riconoscimento del proprio status di cittadino italiano, ci si può rivolgere a un giudice italiano perché emetta una sentenza che tenga luogo del provvedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana.
È quanto è avvenuto con una recente sentenza del Tribunale di Roma, sezione prima civile, in composizione collegiale, depositata l'8 marzo 2017 (giudici Dott.ssa Franca Mangano, presidente, Dott.ssa Luciana Sangiovanni, giudice e Dott. Riccardo Rosetti, giudice relatore), con la quale il detto Tribunale ha accolto la domanda di alcuni cittadini brasiliani discendenti diretti di cittadino italiano emigrato in Brasile, che non si era mai naturalizzato brasiliano, mantenendo, pertanto, la cittadinanza italiana, trasmessa, a sua volta, “iure sanguinis” ai figli, che l'hanno trasmessa, a loro volta, ai loro discendenti, dichiarando questi discendenti cittadini italiani dalla nascita e ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Gli istanti avevano presentato nell'anno 2016 al Consolato Generale d'Italia a Belo Horizonte (Brasile) la richiesta di riconoscimento del proprio “status civitatis” italiano “iure sanguinis”, ai sensi della legge n. 91 del 5/2/1992, quali discendenti-in linea diretta-di cittadino italiano. L'istanza era stata regolarmente accettata e protocollata dallo stesso Consolato, senza formulare successivamente alcuna osservazione. Gli istanti hanno prodotto in giudizio documentazione attestante che il Consolato Generale d'Italia a Belo Horizonte nel 2016 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2007, dimostrando la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, con conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta di cittadinanza.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 7/8/1990,infatti, i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo; nel caso di specie, l'articolo 3 d.p.r. 362/1994, prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
<<L’incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello “status civitatis” italiano “iure sanguinis” - motivano i giudici-, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale>>.
Di qui il conseguente provvedimento di accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del Tribunale capitolino.