Onorari degli avvocati: rito sommario oppure ordinario? La parola alle Sezioni Unite

La Seconda Sezione della Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, oggetto di contrasto, concernente l'attrazione o meno, nell'ambito di operatività dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche delle controversie che, in tema di liquidazione del compenso in favore degli avvocati, coinvolgano l'"an debeatur" e non solo il "quantum".
A seguito dell’entrata in vigore del detto d.lgs. 150/2011, infatti, le controversie riguardanti la liquidazione delle spese e dei compensi professionali degli avvocati nei confronti dei propri clienti previste dall’art. 28 della legge 794/1942, sono state assoggettate al rito sommario di cognizione contemplato dall’art. 702-bis del c.p.c., che prevede una procedura più rapida.
È sorto, però, contrasto se nel caso di contestazione, non solo del “quantum debeatur”, ma anche dell’”an debeatur”, il giudice investito del caso dovesse trasformare il rito da sommario in ordinario od anche dichiarare l’inammissibilità della domanda, sulla base dell’assunto che l’art. 14 del d.lgs. 150/2011 avesse inciso solo sul rito, oppure, diversamente, che il giudice dovesse procedere comunque con il rito sommario, senza possibilità di mutare il rito.
Per risolvere questo contrasto interpretativo la Seconda Sezione della Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, oggetto di contrasto.