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Obbligo per gli extracomunitari di dichiarare la valuta nelle zone di transito aeroportuali UE


La Corte di giustizia dell’Unione europea, investita della questione dalla Corte di Cassazione francese con rinvio pregiudiziale, con sentenza del 4 maggio 2017, resa nella causa C 17/16 Oussama El-Dakkak e Intercontinental SARL contro Administration des douanes et droits indirects ha stabilito il seguente principio: << L’obbligo di dichiarare ogni somma di denaro contante di importo superiore a 10.000 EUR si applica nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati nel territorio degli Stati membri dell’UE. Una persona che viaggia da uno Stato non UE verso un altro Stato non UE, transitando in un aeroporto situato nel territorio dell’Unione, è soggetto quindi, durante tale transito, a detto obbligo dichiarativo.>>

Nella sentenza odierna, la Corte considera innanzitutto che la nozione di entrata nell’Unione si riferisce allo spostamento di una persona fisica da un Territorio che non fa parte dell’Unione europea a un territorio che ne fa parte. La Corte rileva, in seguito, che gli aeroporti degli Stati membri fanno parte del territorio dell’Unione, che il regolamento non esclude l’applicabilità dell’obbligo di dichiarazione nelle zone internazionali di transito di detti aeroporti e che nessuna disposizione dei trattati esclude tali zone dall’ambito di applicazione territoriale del diritto dell’Unione, né prevede alcuna eccezione che le riguardi.

Ne deriva che si deve statuire che ogni persona che sbarca da un aeromobile proveniente da uno Stato non UE in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e sosta nella zona internazionale di transito di tale aeroporto prima di imbarcarsi su un altro aeromobile diretto verso un altro Stato non UE, è entrata nell’Unione ed è soggetta all’obbligo di dichiarazione.

La Corte aggiunge che l’applicabilità dell’obbligo di dichiarazione nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati nel territorio dell’Unione è altresì conforme all’obiettivo perseguito dal regolamento. L’obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento è inteso, infatti, ad evitare l’introduzione di denaro di provenienza illecita nel sistema finanziario nonché investimento di tale denaro previo riciclaggio.

In considerazione di tale obiettivo, la Corte considera che la nozione di «persona fisica che entra nell’Unione o ne esce» debba essere interpretata in maniera ampia, altrimenti l’efficacia del sistema di controllo dei movimenti di denaro contante che entra nell’Unione o ne esce e, di conseguenza, il conseguimento dell’obiettivo perseguito dal regolamento rischierebbero di essere compromessi.

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione.

La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.

Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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