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Se cancelli il volo e non avvisi paghi

Un vettore aereo che non sia in grado di dimostrare che un passeggero è stato informato della cancellazione del suo volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto è tenuto a versargli una compensazione pecuniaria.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione Europea con sentenza resa l’11 maggio 2017 nel procedimento C – 302/16.

Ciò vale non solo ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche qualora esso sia stato stipulato per il tramite di un’agenzia di viaggi on-line.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che, conformemente al regolamento, l’onere di provare se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe al vettore aereo.

Per contro, la Corte rileva che gli obblighi assolti dal vettore aereo in forza del regolamento non compromettono il suo diritto di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a chiunque sia all’origine dell’inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, inclusi i terzi.

Infatti, il regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo di chiedere il risarcimento a un operatore turistico o a qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto.

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