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Corte europea: Uber deve possedere le licenze richieste dal diritto nazionale


Secondo l'avvocato generale della Corte di giustizia dell'unione europea, Maciej Szpunar, la piattaforma elettronica Uber, pur rappresentando un’idea innovativa, rientra nel settore dei trasporti, con la conseguenza che essa può essere obbligata a possedere le licenze e le autorizzazioni richieste dal diritto nazionale. Uber non beneficia, infatti, del principio della libera prestazione dei servizi garantito dal diritto dell'unione ai servizi della società dell'informazione.

Sono queste le conclusioni presentate dall'avvocato generale nella causa C-434/15 tra la spagnola Asociación Profesional Elite Taxi contro Uber System Spain.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, la quale comincerà adesso a deliberare. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Nel 2014, la Asociación Profesional Elite Taxi, un'organizzazione professionale che raggruppa i tassisti della città di Barcellona (Spagna), ha presentato ricorso dinanzi al tribunale commerciale di Barcellona chiedendo di sanzionare la società spagnola Uber System Spain per concorrenza sleale nei confronti dei conducenti della Elite Taxi. In particolare, questa ultima ritiene che Uber Spain non abbia diritto di fornire il servizio UberPop nella città di Barcellona in quanto né la Uber Spain né i proprietari o i conducenti dei veicoli interessati dispongono delle licenze e delle autorizzazioni previste dal regolamento in materia di servizi di taxi adottato dalla città di Barcellona.

Secondo l'avvocato generale occorre stabilire se le prestazioni offerte dalla piattaforma Uber rientrino nei <<servizi della società dell'informazione>>, nel qual caso beneficerebbero del principio della libera prestazione dei servizi, oppure ricadano invece nel settore dei trasporti, disciplinato dall'ordinamento degli Stati membri, nel qual caso, diversamente, gli Stati membri sarebbero in linea di principio autorizzati a disciplinarne l'attività.

Secondo l'avvocato generale, il servizio espletato da Uber Spain è un servizio misto, dal momento che una parte di esso è erogato per via elettronica, mentre l'altra parte, per definizione, è erogata con modalità diverse.

I conducenti che circolano nell'ambito della piattaforma Uber, osserva l'avvocato generale, non svolgono un'attività propria che esisterebbe indipendentemente dalla piattaforma, la quale, invece, esiste soltanto grazie ad essa, senza la quale la loro attività non avrebbe alcun senso.

Egli osserva ancora che la Uber controlla i fattori economicamente rilevanti dei servizi di trasporto urbano offerti nell'ambito della piattaforma in quanto impone ai conducenti condizioni preliminari per l'accesso all'attività e per il relativo svolgimento, premia finanziariamente i conducenti che coprono un numero rilevante di tratte e indica loro i luoghi e i periodi in cui possono contare su un numero considerevole di corse e/o su tariffe vantaggiose, esercita un controllo, benché indiretto, sulla qualità del lavoro dei conducenti, che può portare anche all'esclusione dei medesimi dalla piattaforma e, infine, fissa, in pratica, il prezzo del servizio.

Tutte le suddette caratteristiche portano ad escludere che Uber possa essere considerata come un semplice intermediario tra conducenti e passeggeri, mentre è indubbiamente il trasporto (e quindi non il servizio fornito per via elettronica) a rappresentare la prestazione principale che attribuisce al servizio misto il suo significato economico.

L'avvocato generale conclude che la prestazione di messa in contatto del passeggero con il conducente, fornita per via elettronica, non è né autonoma né principale rispetto alla prestazione di trasporto.

Costituendo la prestazione di trasporto, dal punto di vista economico, l'elemento principale, mentre il servizio di messa in contatto dei passeggeri con i conducenti mediante l'applicazione per smartphone, è soltanto l'elemento secondario, l'avvocato generale propone alla Corte di rispondere che il servizio offerto dalla piattaforma Uber deve essere qualificato come <<servizio nel settore dei trasporti>>.

Ne consegue che l'attività di Uber non è retta dal principio della libera prestazione dei servizi nell'ambito dei <<servizi della società dell'informazione>> e che, pertanto, essa è soggetta alle condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali degli Stati membri, nel caso di specie, il possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dal regolamento della città di Barcellona.

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