Mediazione: sanzionato l'assente ingiustificato
Lo ha stabilito il giudice Ranieri, della sesta sezione civile del Tribunale ordinario di Roma, con sentenza n. 8515, depositata il 21 aprile 2017.
Sostiene il giudice romano, citando il precedente di un'ordinanza del 20 luglio 2012 del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, che <<la legge148/2011 ha modificato il comma 5 dell’art. 8 aggiungendo un periodo in forza del quale “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”>>.
Tale modifica normativa, prosegue il dottor Ranieri, “affonda le sue radici, molto probabilmente, nel decreto ministeriale del 6 luglio 2011 n. 145 con il quale è stato modificato il D.M. 180/2010 introducendo, tra le altre cose, il pagamento della sola somma di euro 40,00 o euro 50,00 per il caso di mancata comparizione del chiamato. In altri termini, introdotta un'agevolazione economica per l'istante (non essendo giusto che questi sostenesse costi, a volte anche ingenti, per un tentativo di conciliazione neppure svoltosi a causa del comportamento non collaborativo dell'altra parte), occorreva stimolare in qualche modo la partecipazione del chiamato alla mediazione. Ciò anche per evitare che si potessero creare situazioni di tacito accordo tra i litiganti al fine di non far comparire il convenuto ed andare in giudizio a modico prezzo. Ecco che per sollecitare il chiamato a partecipare al tavolo della mediazione si è pensato ad una sanzione economica come misura che bilanciasse la ridotta spesa per il caso di mediazione contumaciale e facesse riflettere bene il chiamato sull'eventuale scelta non collaborativa”.
Conclude il Tribunale qualificando tale misura come sanzionatoria, atteso che il pagamento non viene ordinato in favore dell'attore ma in favore dello Stato.