La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori di società
La responsabilità dell’amministratore di una società di capitali nei confronti della società dallo stesso amministrata è di natura contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla ripartizione dell’onere della prova.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sezione specializzata del Tribunale delle imprese, in composizione collegiale, relatore il giudice Guglielmo Garri, con sentenza n. 5052/201, nel respingere gli addebiti formulati da una S.r.l. all'amministratore unico, patrocinato dal sottoscritto.
Il Tribunale capitolino ha ricordato quelli che sono i profili caratterizzanti la responsabilità dell'amministratore della società a responsabilità limitata, come delineati dall'articolo 2476 c.c. “Secondo la regola generale gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Pertanto, il legislatore, con riferimento alle società a responsabilità limitata, ha adottato lo stesso criterio utilizzato per le società per azioni secondo cui chi ha la gestione sociale è tenuto, nell'ambito dell'obbligazione di mezzi assunta nei confronti della società, al rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione stabilite dalla legge e dall'atto costitutivo la cui violazione se produttiva di danni può costituire fonte di responsabilità”.
“Come è noto - si legge ancora nella sentenza-, il legislatore nella norma in esame non prevede espressamente, come nella società per azioni (articolo 2392, comma 1 c.c.), il criterio della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dell'amministratore cui il medesimo deve uniformarsi nell'espletamento dell'incarico. E, peraltro, pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza (Trib. Milano 9/10/2008) il principio secondo cui si deve ritenere applicabile il criterio generale per l'esercizio di un'attività professionale rinvenibile in ogni caso nella disciplina in materia di obbligazioni degli articoli 1176 e il 1710 c.c., per il quale la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.). Inoltre, si è correttamente rilevato che se a mente del vigente articolo 2489 c.c. ai principi della diligenza e della professionalità richiesta dalla natura dell'incarico devono uniformare il loro operato i liquidatori anche della S.r.l., non si vede per quale motivo gli amministratori della S.r.l. dovrebbero poterne essere svincolati.”
Riguardo all'onere della prova, stante il rapporto che lega l'amministratore alla società, di natura contrattuale, la società “ha esclusivamente l'onere di provare la violazione addebitata”, mentre l’amministratore “per essere esonerato dalla responsabilità deve dimostrare di essere immune da colpa in relazione alle violazioni contestate”.
“Più in particolare, in sede di azione sociale di responsabilità incombe sull'attore la prova articolata su tre elementi: l'inadempimento di uno o più degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo; il nesso causale fra condotta e conseguenze pregiudizievoli; il danno, riconducibile in via immediata e diretta alla condotta colposa o dolosa dell'amministratore, inteso sia come danno emergente sia come lucro cessante, in concreto commisurato al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un determinato comportamento illegittimo non fosse stato compiuto (cfr. Cass. nr. 2772/1999)”.
Per quanto attiene all'aspetto soggettivo, conclude il Tribunale, “ vale la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., sicché spetta al convenuto ossia all'amministratore, per esonerarsi dalla responsabilità, provare che l'inadempimento non è a lui imputabile”.