La nuova legge sulla responsabilità dei medici: luci e ombre

Il 28 febbraio scorso è stata definitivamente approvata dal Parlamento la nuova legge sulla responsabilità penale e civile degli esercenti le professioni sanitarie, denominata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
I punti salienti della nuova normativa sono la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per i fatti colposi o dolosi del personale sanitario e degli ausiliari, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico della struttura stessa e la prescrizione decennale dei diritti dei danneggiati e, invece, la responsabilità extracontrattuale del personale sanitario e degli ausiliari, con il conseguente onere della prova a carico dei danneggiati e la prescrizione quinquennale dei diritti dei danneggiati.
In sede penale, medici e personale ausiliario andranno esenti da responsabilità qualora abbiano seguito le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali di cui diremo più avanti. In tale caso, essi risponderanno soltanto per comportamento negligente o imprudente e non più per imperizia.
È prevista una garanzia assicurativa obbligatoria sia per le strutture sia per il personale, con copertura retroattiva a fatti accaduti entro il termine di 10 anni prima dell'entrata in vigore della legge e con azione diretta da parte dei danneggiati anche nei confronti delle compagnie assicurative, che saranno litisconsorti necessarie del personale e della struttura sanitari.
Viene inoltre istituito un fondo di garanzia nel caso di mancanza, da parte degli obbligati, di idonea polizza assicurativa, di insolvenza della compagnia e di superamento del massimale assicurativo.
Condizione di procedibilità dell'azione è l'aver esperito il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, previsto dall'articolo 696-bis c.p.c. o, in alternativa, la procedura di mediazione obbligatoria.
Punti critici della nuova legge sono le linee guida e la mancanza dell'obbligo da parte del mercato assicurativo a contrarre le polizze. Infatti, la mancanza dell'obbligo di contrarre da parte delle compagnie di assicurative potrebbe spostare l'equilibrio del mercato assicurativo a favore delle compagnie stesse, mentre le linee guida, che dovranno essere elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in pochi tori elenco istituito e regolamentato con decreto del ministero della salute da emanare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare ogni due anni, potrebbero ridurre al minimo la responsabilità dei camici bianchi.
Altro punto critico è che il danno è risarcito sulla base delle tabelle ministeriali previste dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (Dlg 7 settembre 2005, n. 209), che contemplano criteri piuttosto restrittivi.
Tra i risultati positivi della legge, invece, dovrebbe essere la riduzione dei costi della medicina preventiva, atteso che, fino ad ora, il personale sanitario, per garantirsi da eventuali azioni di responsabilità dei pazienti poteva essere indotto ad evitare interventi eccessivamente rischiosi, a prescrivere farmaci e trattamenti non necessari e ad escludere pazienti a rischio da alcuni trattamenti.