Affidamento in conto corrente: alcuni princìpi che è bene conoscere

Il Tribunale di Roma, ottava sezione civile, con sentenza n. 2158, depositata il 4 febbraio 2017, giudicando in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ribadito alcuni principi in tema di rapporto di conto corrente bancario e di affidamento, che è bene conoscere.
La certificazione ex art. 50 Dlgs n. 385/1993, è di per sé idonea, in sede monitoria, e questa non è una novità, all'emissione del decreto ingiuntivo e, in caso di opposizione, può essere integrata, con efficacia retroattiva, dalla produzione della copia degli estratti conto analitici relativi all'intera durata del rapporto in contestazione dai quali si evincano i saldi per valuta e il dettaglio delle liquidazioni operate a titolo di interessi, competenze e spese per le diverse operazioni.
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., dopo le diverse sentenze della Suprema Corte (Cass. 2374/1999; Cass. 3096/1999; Cass. 12507/1999) che avevano sanzionato con la nullità le clausole anatocistiche per violazione del citato art. 1283, ritenendo non qualificabile la pratica bancaria quale uso normativo, il Tribunale di Roma ha ricordato che l'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342/99, da una parte, ha attribuito al CICR la regolamentazione della produzione di interessi interessi nell'ambito delle operazioni bancarie (avvenuta con delibera CICR 9/2/2000, entrata in vigore il 22/4/2000), dall'altra, ha sanato per il passato ogni profilo di illegittimità o di inefficacia di tali clausole.
La suddetta delibera del CICR, in conformità alla disposizione legislativa indicata, ha sancito la piena validità delle clausole anatocistiche contenute in contratti di conto corrente stipulati successivamente alla sua entrata in vigore purché siano puntualmente indicati il tasso d'interesse applicato e la periodicità di capitalizzazione degli interessi e a condizione che venga assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Il debitore opponente, ha precisato il giudice capitolino, ha comunque l'onere di eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto, senza limitarsi ad una generica contestazione del valore probatorio di tale documentazione, la quale è assistita dalla presunzione di veridicità delle scritture della banca.
La sentenza stabilisce, ancora, che il termine prescrizionale, in tema di conto corrente bancario, decorre dalla data di chiusura del conto corrente e non dalle singole poste.
Infine, il fatto che la Banca abbia tollerato temporaneamente sconfinamenti della soglia massima del fido da parte del cliente debitore principale non è causa di nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del garante. La Banca, infatti, si legge nella sentenza, può legittimamente tollerare sconfinamenti temporanei del fido, allo scopo di favorire il cliente che si trovi in una fase di momentanea difficoltà.