Medici specializzandi: la competenza è del foro di Roma

Nel caso di controversia avente ad oggetto una domanda per ottenere il risarcimento del danno derivato dalla frequenza di un corso di specializzazione medica nella situazione di inadempimento da parte dello Stato Italiano delle direttive comunitarie in materia di organizzazione dei corsi di specializzazione medica, il foro competente è quello di Roma.
Lo ha deciso la VI sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 24353 del 29/11/2016, giudicando su un’istanza di regolamento di competenza, stabilendo il seguente principio di diritto: "In tema di domanda di un medico specializzato, volta ad ottenere l'adempimento da parte dello Stato italiano dell'obbligo del risarcimento del danno derivato dall'inadempimento da parte del detto Stato delle direttive CEE 75/363 e 82/76, l'obbligazione in relazione alla quale dev'essere determinato il foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c. ed agli effetti dei fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., tanto quanto all'individuazione del luogo di insorgenza dell'obbligazione quanto all'individuazione del forum destinatae solutionis, non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta e che dà luogo a quella risarcitoria. Ne consegue che l'uno e l'altro foro si situano in Roma, dove sorse l'obbligazione statuale in quanto da adempiere con l'attività legislativa attuativa e dove essa doveva essere adempiuta sempre con quella attività.".
I giudici di legittimità hanno richiamato un dato inerente alla qualificazione dell'azione esercitata ed al suo oggetto, rappresentato dalla qualificazione dell'azione dei medici specializzandi, per il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, in termini di responsabilità contrattuale (sebbene non nel senso di una responsabilità da contratto, bensì nel senso di responsabilità discendente dalla violazione dell'obbligo statuale di adempiere il diritto comunitario manifestatosi nelle direttive non self-exectung ma sufficientemente specifiche da individuare le modalità di adempimento in modo obbligato).
Questa qualificazione è stata data all'azione da Cass. Sez. Un. n. 9147 del 2009 e, quindi, ribadita e chiarita dalle sentenze gemelle della terza sezione Civile nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, alle quali si è, poi, conformata la giurisprudenza successiva.
“Ebbene, sulla base di detta qualificazione – hanno detto i giudici della VI sezione civile -, è palese che la prospettazione del ricorrente riguardo al forum destinatae solutionis è priva di fondamento, giacché suppone che l'azione risarcitoria sia fondata sulla invocazione di una responsabilità extracontrattuale, cioè da fatto illecito, che, invece, è stata superata dalla citata giurisprudenza.”
“La determinazione del forum destinatae solutionis sulla base della qualificazione contrattuale della responsabilità comporta, invece, - si legge ancora nella sentenza - che detto foro debba individuarsi in quello del debitore, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4, giacché l'obbligazione statuale inadempiuta aveva ad oggetto non una somma di danaro, bensì l'adempimento, mediante l'esercizio del potere legislativo, delle note direttive.”
“Tale adempimento non poteva che avvenire in Roma, sede del Parlamento, e a nulla rileva che l'obbligazione risarcitoria che ripara l'ormai definitivo inadempimento delle direttive abbia natura pecuniaria, perché, quando l'art. 1182 disciplina il luogo dell'adempimento, intende sempre riferirsi al luogo dell'adempimento dell'obbligazione che lega le parti e che, quindi, doveva essere adempiuta e non a quella nascente dal modo in cui viene posto rimedio all'inadempimento.”
“Ciò, giusta il principio di diritto secondo cui, in tema di competenza ratione loci a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per giudice del luogo dove è sorta o dev'essere adempiuta l'obbligazione deve intendersi non quello del luogo in cui, verificandosi il danno, è sorto il relativo diritto al risarcimento, ma quello del luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione rimasta inadempiuta”.