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Stampa: la prova della diffamazione può essere data anche con presunzioni


La prova del danno subito per la pubblicazione di una notizia diffamatoria può essere data dal danneggiato anche attraverso presunzioni semplici.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 24474 del 18 novembre 2014.

La Suprema Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello di Roma, secondo la quale "la presunzione semplice ha nel nostro ordinamento processuale piena dignità di prova".

Sulla base di tale assunto, la Corte di merito, con un ragionamento condiviso dai giudici di legittimità, ha stabilito che "è lecito presumere che la pubblicazione della notizia in questione abbia fortemente pregiudicato, e per un non breve periodo di tempo, la serenità ed i rapporti familiari di D.L.M.."

Ha rilevato in particolare la Corte "che una notizia quale quella in oggetto incide sui sentimenti dei più stretti congiunti e che i sentimenti offesi incrinano l'atmosfera di serenità familiare. Esiste dunque la prova presuntiva di un danno grave costituito dalla sofferenza provata dal D.L., sia per il giudizio che su di lui hanno maturato i congiunti più stretti, sia per aver perduto la serenità familiare".

Ha concluso la Corte "che la prova presuntiva, come può essere utilizzata per la prova del danno morale ed alla serenità familiare, così può essere utilizzata per calibrare correttamente l'effettiva entità della lesione di altri aspetti della vita umana."

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