top of page

Onorari: basta una contestazione del cliente per allungare il brodo


Un sonoro schiaffo alla Cassazione è stato dato, alla faccia, è il caso di dirlo, del principio di nomofilachia, vale a dire l'esatta e uniforme interpretazione della legge assicurata dalla Suprema Corte, ed alla quale i giudici di merito dovrebbero attenersi, dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione 11ª civile, in composizione collegiale, con ordinanza del 27 giugno 2016, depositata il 15 luglio 2016.

Questi i fatti. Avvalendosi della procedura semplificata contemplata dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, così come modificato dall’art. 34 del D. lgs 1 settembre 2011, n. 154, con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. un avvocato del Foro di Roma chiedeva al Tribunale la liquidazione del compenso per la attività professionale espletata in favore di un suo cliente.

Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo che l'avvocato non avrebbe espletato l'incarico in maniera adeguata e chiedendo il rigetto della domanda in quanto, di fronte alle eccezioni del convenuto, il giudice non avrebbe potuto disporre il mutamento del rito ma avrebbe dovuto soltanto dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente, a sua volta, contestava la tesi del convenuto, citando una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 4002/2016, secondo la quale: “Le controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, così come modificato dall’art. 34 D.lgs n. 150/2011 (…) per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell'avvocato, devono essere trattate con la procedura prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, anche in ipotesi che la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda”.

Ed invece, come detto, il Tribunale è stato di diverso avviso della Cassazione ed ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale capitolino: ”Deve, tuttavia, rilevarsi che la sentenza n. 4002/2016 della Corte di Cassazione trascura completamente il dettato dell’art. 28 legge n. 794/42 che, anche dopo la modifica introdotta con il D.lgs. n. 150/11, è rimasto identico nella enunciazione dei presupposti e dell’oggetto dei giudizi dallo stesso previsti, essendo cambiata solo la parte finale dell'articolo, relativa alla procedura da osservare. Il procedimento sommario collegiale di cui all’art. 14 del decreto legislativo resta, infatti, riservato alla “liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti” che l'avvocato vanta nei confronti del proprio cliente e la nozione di “liquidazione” presuppone la certezza del rapporto e del credito, essendo in discussione soltanto la determinazione del “quantum”.”

Secondo il Tribunale, quindi, si deve “ribadire il principio secondo cui la speciale procedura di liquidazione dei compensi azionata non è applicabile quando la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso spettante al professionista, ma si estenda altresì ad altri oggetti d'accertamento, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti tra le medesime parti ovvero la controversia sia estesa al dedotto inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale”.

In buona sostanza, basta una semplice contestazione delle pretese dell’avvocato da parte del suo cliente perché non si possa far ricorso alla procedura semplificata prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e si debba, invece, fare ricorso alla procedura ordinaria, con grande dispendio di tempo e di energie.

Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page