Medici specializzandi: la Cassazione si affida all'Europa

Con ordinanza interlocutoria nr. 23581 del 21.11.2016, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno sottoposto alla Corte di giustizia dell'unione europea le seguenti questioni di interpretazione in tema di remunerazione adeguata dei medici specializzandi :
se la direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, debba essere interpretata nel senso che rientrino nel suo ambito di applicazione anche le formazioni di medici specialisti, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, già in corso e proseguite oltre il 31 dicembre 1982, termine fissato agli Stati membri dall'art. 16 della direttiva n. 86/76/CEE per adottare le misure necessarie per conformarsi;
In caso di risposta affermativa al quesito sub a):
se l'allegato, aggiunto alla direttiva “ coordinamento” n. 75/363/CEE, debba essere interpretato nel senso che per i corsi di formazione specialistica già iniziati alla data del 31 dicembre 1982l’insorgenza dell'obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi dipenda dall'assolvimento dell'obbligo di riorganizzazione o comunque di verifica di compatibilità con le prescrizioni delle predette Direttive;
se in favore dei medici che abbiano conseguito specializzazione frequentando corsi di formazione che avevano già avuto inizio ma non erano ancora conclusi al 1 gennaio 1983, sia insorto o meno l'obbligo di adeguata remunerazione per l'intera durata del corso o per il solo periodo di tempo successivo al 31 dicembre 1982 ed a quali eventuali condizioni.
La decisione delle sezioni unite di rimettere alla Corte di giustizia europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, le questioni interpretative di cui sopra, deriva dal contrasto in materia tra due sezioni della Suprema Corte e, precisamente, la prima e la terza sezione.