Assegno sociale: il requisito della residenza decennale in Italia non riguarda le pensioni ante 2009

Per l'assegno sociale, che ha sostituito la pensione sociale, il requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni vale soltanto a partire dal 1 gennaio 2009 e non può riguardare i diritti quesiti delle persone che godevano di detto assegno prima di tale data.
Lo ha stabilito il Tribunale Penale di Avezzano con sentenza n. 696/2016 del 26 ottobre 2016, mandando assolte con formula piena le imputate, difese dagli avvocati Marcello Madìa e Stefano Nitoglia, del Foro di Roma, accusate di truffa e concorso in truffa ai danni dell'Inps perché, secondo l'accusa, una aveva continuato a percepire l'assegno sociale nonostante si fosse trasferita all'estero e l'altra perché era cointestataria del libretto postale sul quale veniva versato l'assegno sociale.
Il Tribunale, dopo aver stabilito, in punto di fatto, che non vi fosse alcuna prova del trasferimento di residenza all'estero di una delle imputate e che nessuna azione dissimulatrice e truffaldina finalizzata a raggirare l'Inps risultava essere stata concretamente poste in essere da entrambe, è poi passato ad esaminare la questione anche da un punto di vista di diritto.
In tale prospettiva, il giudice monocratico ha esaminato la circolare dell'Inps n. 105 del 2/12/2008, applicativa delle nuove disposizioni in materia di assegno sociale, in vigore dal 1 gennaio 2009, stabilite dall'articolo 20 comma 10 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008 n. 133, con la quale circolare l'Istituto erogatore ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per gli aventi diritto all'assegno sociale, disciplinato dall'articolo 3 co. 6, della L. n. 335/1995, sia necessario, oltre ai requisiti di stato di bisogno e di età previsti dalla normativa, l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo sul territorio nazionale per almeno dieci anni.
Secondo il Tribunale abruzzese, “ il nuovo requisito del soggiorno decennale non ha effetto retroattivo e vale dunque solo per le nuove prestazioni richieste a partire dal 1 dicembre 2008 e liquidate con decorrenza dal 1 gennaio 2009.”
“La suddetta circolare - prosegue il Tribunale - ha precisato che l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni introdotto dalla legge n. 133/2008 debba essere accertato indipendentemente dal periodo dell'arco vitale in cui la stessa permanenza si è verificata. Pertanto, tale requisito di permanenza decennale potrebbe anche non sussistere al momento in cui viene presentata l’istanza purché si sia realizzato nel passato, anche in epoche remote. La medesima circolare, inoltre, ha chiarito che il requisito della permanenza decennale, legale e continuativa, sarebbe stato richiesto soltanto a coloro che presentino domanda di assegno sociale a partire dal 1 dicembre 2008 per ottenere l'erogazione della prestazione assistenziale con decorrenza dal 1 gennaio 2009.”
“Le nuove disposizioni - conclude il Tribunale - dunque non hanno avuto incidenza su coloro che già prima del 1 dicembre 2008 avevano iniziato a beneficiare dell'assegno sociale in forza della disciplina previgente, in quanto essi avevano maturato un diritto definitivamente acquisito alla conservazione delle medesime prestazioni e stante il divieto di efficacia retroattiva delle nuove disposizioni”.
Sul divieto di efficacia retroattiva delle nuove disposizioni, precisato che la circolare dell'Inps, che le ha emanate, non assurge al rango di fonte primaria dell'ordinamento, né può avere una valenza penale sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale di Avezzano si è basato su un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 16415/2008 e n. 1117/2005), che ha trovato il sostegno della Corte Costituzionale con la sentenza n. 324/2006.
Il Tribunale ha quindi assolto le imputate con formula piena, perché il fatto non sussiste.