Tolleranza della Banca nel superamento del fido
Il superamento del fido, soprattutto quando l'importo superato non è rilevante, costituisce espressione di tolleranza ed esplicazione di una facoltà discrezionale di volta in volta esercitata dalla Banca secondo le circostanze del caso concreto.
Questo non comporta l'invalidità della garanzia prestata dal fidejussore né può essere ravvisata una qualche responsabilità della Banca.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sezione VIII, Giudice Curatola, nella sentenza n. 20274/2015.
