top of page

Impignorabili i conti correnti delle Ambasciate

Le somme depositate sui conti correnti delle rappresentanze diplomatiche di Stati esteri in Italia non sono pignorabili.

Lo stabilisce l'articolo 19-bis del D.L. 12.09.2014, n. 132, rinviando alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, che ha ratificato e resa esecutiva in Italia la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.

Basterà una semplice dichiarazione del capo della rappresentanza diplomatica al Ministero degli Esteri e alla Banca, in cui si attesti che le somme giacenti sui conti correnti dell'ambasciata sono esclusivamente destinate all'espletamento delle funzioni della rappresentanza diplomatica stessa.

La dizione "funzioni" è piuttosto generica e non si capisce se essa riguardi solo le funzioni pubbliche delle rappresentanze diplomatiche, ovvero quelle che riguardano atti o comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri di autoregolazione, oppure anche atti di natura privatistica.

Eventuali atti di pignoramento sui conti correnti delle ambasciate estere sono pertanto nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Allo stato, non si segnala giurisprudenza in materia, sia per quanto riguarda eventuali profili di incostituzionalità della legge, sia per quanto attiene alla possibilità del creditore di dimostrare che le somme, o parte di esse, giacenti sui conti correnti non sono destinate alle dette funzioni.

Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page