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Nessuna giurisdizione se l'Ambasciata installa una cancellata al confine


Il giudice italiano non ha giurisdizione nei confronti di uno Stato estero quando quest'ultimo, attraverso una sua rappresentanza diplomatica, ponga in essere un atto “jure imperii”, vale a dire un atto mediante il quale esplichi l’esercizio delle sue funzioni di governo.

Lo ha stabilito un’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata in data 5 ottobre 2015 (v. allegato), giudicando su un ricorso proposto da un cittadino italiano nei confronti di un’Ambasciata straniera, patrocinata dall’Avv. Stefano Nitoglia.

Il ricorrente chiedeva al giudice di vietare la continuazione dell’opera intrapresa dall’Ambasciata, costituita dall’istallazione di una cancellata di circa due metri di altezza, collocata sopra il muro di confine tra l’Ambasciata e il ricorrente stesso, prospettando una violazione delle distanze stabilite dalla legge, con conseguente compromissione della “servitù di veduta” e della “servitù di panorama” relative all’immobile di proprietà del ricorrente.

Il giudice ha accolto la tesi dell’Avv. Nitoglia, secondo il quale nel caso di specie sussiste l’immunità dalla giurisdizione italiana in quanto si tratterebbe di valutare il comportamento tenuto dallo Stato estero attraverso la sua rappresentanza diplomatica nella scelta relativa all’adozione di strumenti difensivi della sede della missione diplomatica e, conseguentemente, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice straniero, rigettando il ricorso.

Per richiedere una consulenza legale in materia, contatto lo Studio Nitoglia scrivendo a studiolegale.nitoglia@gmail.com

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