Solo le obbligazioni pecuniarie liquide sono da adempiere al domicilio del creditore

Le Sezioni Unite, a soluzione di contrasto, con sentenza n. 17989 del 13 settembre 2016, hanno affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. sono soltanto quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, requisito che il giudice deve accertare ai fini della competenza territoriale in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c.