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Niente giurisdizione italiana quando le parti vi abbiano derogato

Non esiste la giurisdizione del giudice italiano, anche in tema di rapporto di lavoro e ancorché si tratti di questioni esclusivamente patrimoniali, quando le parti abbiano firmato una deroga scritta alla giurisdizione italiana.

Lo hanno stabilito le sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 22744/2014, di cui sotto riportiamo la massima.

Tale sentenza, pur rifacendosi alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali fatta a New York nel 2004 e ratificata dall'Italia con legge del 14 dicembre 2014, richiama l'art. 4 della legge 218 del 1995, "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", il quale, al secondo comma, statuisce: "La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili".

La sentenza delle sezioni unite stabilisce che i princìpi affermati nella Convenzione di New York, tra i quali la derogabilità della giurisdizione, sono parte integrante del diritto consuetudinario internazionale e, pertanto, non possono essere trascurati.

"In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle ambasciate di Stati esteri, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, ancorché la domanda involga questioni esclusivamente patrimoniali e, in relazione a mansioni di semplice "impiegato consolare", non ricorra alcuna delle ipotesi eccettuate di cui alle lettere dalla a) alla e) dell'art. 11, par. 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali, degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata con la legge 14 gennaio 2013, n. 5 - i cui principi, pur non essendo la Convenzione applicabile "ratione temporis", costituiscono, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU, sentenza 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia e Francia), parte integrante del diritto consuetudinario internazionale - ove le parti abbiano convenzionalmente devoluto la controversia su pretese disponibili alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero, ai sensi dell'art. 11, par. 2, lett. f), della citata Convenzione. (Rigetta, App. Roma, 24/10/2013)"

Massima tratta dal CED della Cassazione

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