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Credito liquido ed esigibile per l'imputazione ex art. 1194 c.c.


Il disposto normativo stabilito dal primo comma dell’art. 1194 c.c., che detta il principio secondo il quale ogni pagamento deve essere imputato prima al capitale e successivamente agli interessi, salvo il diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, dato che questo, per la sua natura, produce gli interessi ex art.1282 c.c.

Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 10941 del 26 maggio 2016.

Come infatti ritenuto nelle pronunce 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009, la Suprema Corte ribadisce che “la disposizione dell'art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili; e pertanto, in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione, (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ma al capitale.”

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