

Ancora sull'atto di appello
La sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza 13535 del 30 maggio 2018, ha ribadito che l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione: -) non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; -) non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso; -) non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.


Quando l'appello è inammissibile
Incombe sull'appellante, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non solo adempiere al dovere impostogli di individuare le statuizione concretamente impugnate, ma anche quello di esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata, di guisa che alla cosiddetta parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi una corrispondente parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Ro